Il principio di unicità dell’offerta, stabilisce che la possibilità di presentare una molteplicità di offerte o offerte alternative, comportando la non possibilità di sfruttare una varietà di opzioni, non può mai essere accordata o riservata ad una sola impresa concorrente, ma deve comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della par condicio e, pertanto, deve essere prevista e regolata nella lex specialis.
L’articolo 32, comma 4, del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, prevede che «ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta».
Il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, per attribuire all’offerta un contenuto certo ed univoco, è posto a presidio da un lato, del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare molteplici offerte tra loro incompatibili, provenienti dallo stesso operatore economico, e che perciò venga ostacolata nell’ individuazione dell’ offerta migliore, e dall’altro, come tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte garantirebbe all’operatore economico maggiori opportunità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione di secondo ordine, a discapito dei concorrenti che hanno presentato invece, una sola proposta equivalente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare dunque la loro unica ed esclusiva chanche di aggiudicazione.
Peraltro, afferma Di.Sa, che il principio è posto a salvaguardare l’esatta identificazione dell’oggetto della proposta contrattuale sottoposta all’Amministrazione. Pertanto l’offerta è inammissibile se si contraddistingue per incertezza, contraddittorietà e ambiguità.