La procedura negoziata è una procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.

Relativamente agli appalti di lavori è ammesso l’utilizzo della procedura negoziata:

  • per importi pari o superiori a 150.000,00 euro e inferiori a 1 milioni di euro, previa consultazione di cinque operatori economici;
  • per importi pari o superiori a 1 milioni di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea, previa consultazione di dieci operatori economici;

Relativamente agli appalti di servizi e forniture:

  • per importi pari o superiori a 140.000 euro e inferiori alla soglia europea, previa consultazione di cinque

Quando una pubblica amministrazione assegna un lavoro, un servizio o una fornitura ad un operatore economico senza attivare alcun confronto competitivo si utilizza l’espressione “affidamento diretto”.

L’articolo 50 del D.lgs 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti possano procedere:

  • all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • all’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
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