Procedure di affidamento: cosa cambia dopo il correttivo al Codice dei contratti

Prosegue l’analisi dello schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2024 che, come previsto dalla Legge delega n. 78/2023, modificherà il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Procedure di affidamento: i termini dopo il correttivo

Dopo aver analizzato l’art. 1 della bozza di correttivo (relativa ai CCNL), in questo articolo approfondiremo il successivo art. 2 che, unitamente all’art. 68, modifica i termini delle procedure di appalto e di concessione.

Entrando nel dettaglio, l’art. 2 della bozza – che ricordiamo dovrà prima ricevere il parere della Conferenza unificata e poi del Parlamento, prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – modifica il comma 3 dell’art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) e introduce il nuovo comma 3-bis, del Codice dei contratti in questo modo (in grassetto le novità):

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

3-bis. L’allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire.

Il successivo art. 68 della bozza di correttivo modifica l’Allegato I.3 (la cui rubrica diventa “Termini delle procedure di appalto e di concessione – Articolo 17, commi 3 e 3-bis”) del Codice nel seguente modo (in grassetto le novità):

1. A norma dell’articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:
a) procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
e) dialogo competitivo: sette mesi;
f) partenariato per l’innovazione: nove mesi.

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
a) procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

4. Ove la stazione appaltante o l’ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.

 

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