Procedure negoziate: il MIT sull’uso degli elenchi di operatori

Nel caso di procedure negoziate per appalti sottosoglia, è consentito il ricorso agli elenchi di OE predisposti dalle Stazioni appaltanti, purché essi siano stati costituiti con precedente avviso e rispondano a quanto previsto in materia dall’art. 3 dell’Allegato II.1 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Procedure negoziate: quando e come utilizzare gli elenchi di operatori

A chiarirlo è il MIT con il Parere del 3 giugno 2024, n. 2375, in risposta a una Stazione appaltante che ha richiesto se per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la scelta tramite elenco già strutturato della SA, senza avviso per ogni singola procedura, sia illegittima, oppure se l’ente debba comunque procedere secondo quanto indicato nell’allegato II.1 del Codice.

Il supporto giuridico è stato chiaro al riguardo, ricordando che l’affidamento di contratti sotto soglia mediante procedura negoziata può avvenire secondo due modalità:

  • attraverso indagini di mercato (art. 2, Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023);
  • individuando gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti (art. 2 Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023), sulla base della qualificazione degli operatori economici per lavori (SOA).

Nel caso dell’indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. Per questo motivo la Stazione Appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla BDNCP dell’ANAC (art. 2, commi 1 e 2 Allegato II.1).

Elenchi OE per procedure negoziate: vanno costituiti con avviso pubblico

Nel caso di selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata nell’ambito di elenchi di operatori economici istituiti dalle stazioni appaltanti, si applica la previsione di cui all’art. 3, comma 1, dell’Allegato II.1, in base alla quale l’avviso pubblico è richiesto unicamente ai fini della costituzione dell’elenco.

La disposizione stabilisce infatti che “Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie”.

Pertanto, la stazione appaltante potrà utilizzare l’elenco per l’individuazione degli operatori economici da invitare se esso è istituito con le modalità previste dalla disposizione. Inoltre, come specificato nell’art.1 dello stesso Allegato II.1, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare dovrebbero essere individuati nel regolamento della stazione appaltante sulle procedure sottosoglia.

Infine, considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 relative alla digitalizzazione del ciclo dell’appalto, la gestione degli elenchi dovrà avvenire attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

 

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