Non passa la proroga al 2023 per quanto riguarda il Superbonus sui lavori trainanti per i condomini e per le case indipendenti. Nel Decreto Sostegni bis le scadenze rimangono invariate, ossia al:

  • 31 dicembre 2022 per le persone fisiche e i condomìni, a condizione che il 60% dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno 2021;
  • 30 giugno 2023 per gli edifici di edilizia pubblica appartenenti all’Istituto Autonomo delle case Popolari, a condizione che almeno il 60% dei lavori sia stato effettuato entro la fine del 2022.

Non va in porto nemmeno la proroga per i capannoni, alberghi, immobili sprovvisti di impianto di riscaldamento e viene anche rigettata la proroga della cessione del credito e sullo sconto in fattura per quelle spese in merito all’ acquisto di elettrodomestici o arredo.

Di.Sa precisa che resta invece invariato quanto segue:

  • lavori effettuati con interventi trainanti su parti comuni di edifici, unità immobiliari indipendenti e unità plurifamiliari funzionalmente indipendenti, riguardanti l’isolamento, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e la messa in sicurezza sismica degli edifici;
  • salto di almeno due classi energetiche, attestabile tramite APE rilasciato prima e dopo l’intervento da un tecnico abilitato mediante asseverazione
  • erogazione del Superbonus in 5 anni, con la possibilità di cedere il credito oppure scontare in fattura una parte o l’intero credito fiscale.

 

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