Può un bando di gara essere impugnato subito, senza attendere l’esito della procedura? Quali clausole possono essere contestate immediatamente e quali, invece, devono essere impugnate solo dopo l’aggiudicazione?

Le risposte le ha fornite il Consiglio di Stato con la sentenza n. 766 del 31 gennaio 2025, che ha confermato un consolidato orientamento giurisprudenziale sul rapporto tra impugnabilità immediata e differita delle clausole di gara e ribadito il principio generale per cui il bando, di per sé, non è autonomamente lesivo, salvo che contenga clausole che impediscano in radice la partecipazione alla gara o rendano impossibile la formulazione di un’offerta sostenibile.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il principio generale è la non impugnabilità immediata del bando, salvo i casi eccezionali in cui la lesione sia immediata e diretta.

Questo principio risponde a un obiettivo fondamentale: garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche ed evitare che l’impugnazione di un bando sia utilizzata come strumento per ostacolare la concorrenza o per interferire con lo svolgimento della procedura.

L’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato rafforza la stabilità delle procedure di gara e tutela il principio di certezza del diritto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

Se il bando contiene errori o disposizioni sfavorevoli, l’operatore ha comunque la possibilità di partecipare alla gara e, in caso di esito negativo, impugnare successivamente l’aggiudicazione facendo valere le proprie ragioni.

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