RC professionale e Superbonus 110%, come regolarsi? Con il Superbonus 110%, due attività proprie del professionista abilitato saranno indispensabili: la certificazione/attestazione e l’asseverazione.
Il Decreto Rilancio prevede che, nell’espletamento del ruolo di certificatore ed asseveratore, il professionista sia in possesso di idonea e specifica polizza di assicurazione professionale (RC) “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.
I professionisti – così come richiesto dalle norme generali – sono già in possesso di polizza RC professionale. Cosa gli è richiesto in più per il superbonus 110%? Devono chiedere un adeguamento ai massimali della polizza RC professionale “generica” e già in loro possesso? O devono approntare delle coperture assicurative specifiche in relazione all’operatività in ambito Superbonus?
A queste domande ha risposto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Enrico Maria Ruffini, la scorsa settimana durante l’audizione sul superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
Ruffini ha chiarito che, ai fini fiscali, la norma richiede la sussistenza di una copertura assicurativa, ma che nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa. Pertanto – ha continuato -, la modalità contrattuale della polizza stessa segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di settore.
RC professionale e visto di conformità
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla copertura assicurativa per i professionisti o CAF che rilasceranno il visto di conformità.
Secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 11, del Decreto Rilancio, il visto di conformità deve essere rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I CAF e i professionisti abilitati sono, pertanto, “tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. Detti soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164”.
La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
RC professionale e scenari possibili
Ruffini ha concluso con il seguente scenario: “Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali possono anche utilizzare tale polizza inserendo un’autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma”. Mentre, “per quanto riguarda l’adeguatezza della polizza, dovendo essere commisurata al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati, la stessa attiene all’aspetto contrattualistico tra le parti”.