Requisiti di partecipazione: ammessi i CEL per lavori non ancora conclusi
L’emissione di CEL per lavori ancora non conclusi è valida ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici di partecipazione a una procedura di gara.
CEL per lavori non ancora conclusi: valgono per requisiti di partecipazione
La conferma arriva dal TAR Veneto con la sentenza del 14 novembre 2023, n. 1639, con cui ha respinto il ricorso proposto contro l’aggiudicazione di un affidamento in favore di un altro operatore, che aveva allegato dei certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) parziali a comprova del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale.
Secondo il ricorrente, in base al disciplinare di gara, per partecipare alla gara era necessaria la “conclusione” di lavori analoghi, motivo per cui sarebbero stati computabili soltanto i lavori già “conclusi”, e non quelli in corso, come fatto dalla SA. Allo stesso modo, il contratto di avvalimento interno sarebbe stato nullo in quanto le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria sarebbero state inidonee a garantire l’effettiva disponibilità dei requisiti prestati e l’esecuzione pro quota dei lavori analoghi.
I certificazioni di esecuzione lavori nella disciplina dei contratti pubblici
Il TAR ha invece confermato l’aggiudicazione, sottolineando come nella lex specialis fosse espressamente prevista la possibilità di dimostrare il requisito dello svolgimento di lavori analoghi attraverso la presentazione di “C.E.L., purché regolarmente emessi, sottoscritti ed approvati”.
D’altra parte, spiega il giudice amministrativo, il certificato esecuzione lavori, disciplinato dall’art. 86, comma 5-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) “Mezzi di prova” prevede: “L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies. L’attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito”.
L’art. 79, comma 6, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 stabilisce, poi, che: “L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4 e 84, indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lett. b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86”.
L’acquisizione dei certificati da parte della SOA è necessaria alla qualificazione dell’impresa resa da detto organismo e l’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 210 specifica che a tal fine “I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi”.
L’art. 83, comma 4, d.P.R. n. 207 cit., poi, prevede che: “I certificati di esecuzione lavori sono redatti in conformità dello schema di cui all’allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se fanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria, ne viene indicato l’esito”.
La sentenza del TAR
Alla luce di tali disposizioni la giurisprudenza amministrativa ha quindi chiarito che il certificato di esecuzione lavori costituisce, dunque, una certificazione richiesta dall’impresa al committente per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica – organizzativa, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria in quanto la committenza certifica l’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché se risultano, e con quale esito, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori.
Non v’è ragione per ritenere che l’impresa possa richiedere alla committenza (pubblica o privata) il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d’appalto sia stato integralmente concluso, nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti. Il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d’appalto non sia ancora concluso, ovvero, detto altrimenti, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il R.u.p. attesti completata con buon esito e contabilizzata.
Rileva, in tal senso, il dato normativo: l’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 210 ammette la possibilità che la SOA sia chiamata a valutare lavori ‘in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA’; e, d’altra parte, non è un caso che lo schema di certificato fornito dall’Allegato B al regolamento (al Quadro 6.1.) preveda si dia risposta alla domanda se ‘I lavori sono in corso …SI/NO’” . L’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col rilascio del Certificato di esecuzione lavori poiché in esso si dà atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori.
In definitiva, i C.E.L. presentati in gara dalla controinteressata erano idonei a dimostrare l’esecuzione dei lavori analoghi.
Contratto di avvalimento: valutazione della sua idoneità
Allo stesso modo, il contratto di avvalimento era valido. Sul punto il TAR ha ricordato che la valutazione circa l’idoneità dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria ad integrare il possesso da parte dell’ausiliata dei requisiti oggetto di avvalimento deve essere compiuta dalla stazione appaltante non in astratto bensì in concreto; il giudice amministrativo può sindacare tale valutazione entro i limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità propri del sindacato sull’esercizio delle valutazioni discrezionali tecniche.
Un conto, infatti, è “pretendere la specificità del contenuto del contratto di avvalimento al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina in tema di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, altra cosa è spingersi a sindacare la verifica compiuta dalla stazione appaltante in merito all’idoneità delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, non apparendo peraltro vietata … omissis … l’integrazione delle suddette risorse con quelle del concorrente ausiliato”.
In questo senso, non risulta irragionevole che la Stazione appaltante abbia ritenuto che la mandante per effetto del contratto di avvalimento disponesse in concreto dei mezzi necessari all’esecuzione delle prestazioni affidate. L’ausiliaria si è comunque espressamente impegnata – anche nei confronti della Stazione Appaltante “a mettere a disposizione dell’Ausiliata la disponibilità dei propri requisiti, necessaria per la partecipazione alla gara”.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “se si lamenta un’insufficienza di risorse, occorre specificare quale sarebbe la tipologia di risorse, umane o materiali, mancanti per lo svolgimento delle prestazioni appaltate”.
In questo caso, la mancanza della messa a disposizione di un profilo apicale, è stata compensata dal coordinamento dei lavori da parte di “Project Manager” dell’impresa capogruppo, senza rilevare un’assenza di specifiche risorse di cui la controinteressata sarebbe mancante ai fini di integrare i requisiti richiesti.