Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3585 del 5 giugno 2020, afferma che dopo l’aggiudicazione, il requisito del fatturato specifico ottenuto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando può anche venir meno (perché, ad esempio, nell’anno successivo il fatturato è calato), senza che l’impresa subisca conseguenze rispetto all’esecuzione del contratto.
Inoltre, precisa che qualsiasi successiva valutazione in merito al contratto di affitto di ramo di azienda – attinente alla sua possibile e futura fase esecutiva – non assume importanza ai fini della legittima partecipazione alla procedura di gara.
Tale decisione è giustificata dall’art. 76, comma 9 del DPR n. 207/2010 che disciplinando gli effetti del contratto d’affitto d’azienda sulla qualificazione dell’impresa affittuaria stabilisce, chiaramente ed esplicitamente, che quest’ultima “può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni“.
La Di.Sa precisa che tale disposizione pone il punto di equilibrio nell’intento di conciliare, nell’interesse pubblico, l’ampliamento della platea delle imprese in gara (favor partecipationis) e la tendenziale stabilità del requisito, così da consentire all’offerente di valersi dei requisiti in possesso dell’impresa locatrice solo se il contratto di affitto ha durata superiore ai tre anni. Una volta soddisfatto questo requisito, non è consentito indagare oltre sull’esatta corrispondenza tra la durata dei due rapporti di contratti (contratto di affitto e contratto di appalto).