Requisiti di partecipazione e Servizi analoghi arrivano nuovi chiarimenti dal TAR.

La lex specialis di gara può richiedere come requisito di carattere speciale l’esecuzione di un impianto similare senza prevedere che l’attestazione SOA per la categoria corrispondente possa comunque integrare il possesso di tale requisito?A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con la sentenza n. 1260 del 19 settembre 2019 che ha accolto il ricorso presentato per l’annullamento della revoca dell’aggiudicazione definitiva e aggiudicazione alla seconda classificata a seguito di scorrimento della graduatoria. In particolare, la ricorrente era stata segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per asserita “falsa dichiarazione”, ai sensi dell’art. 80 c.12 del D.Lgs. 50/2016, per l’annotazione nel Casellario informatico. Questo perché l’attuale ricorrente si sarebbe presentata alla gara dichiarando di possedere i requisiti del bando che prevedeva la “regolare esecuzione nell’ultimo biennio di almeno un impianto similare per importo superiore ad € 20.000,00 (netto di I.V.A.)”, senza che in effetti possedesse tale requisito. Dalla segnalazione all’ANAC era conseguita la revoca dell’aggiudicazione definitiva e l’aggiudicazione alla seconda classificata a seguito scorrimento graduatoria.A base della revoca vi era l’inidoneità della documentazione relativa all’impianto realizzato dalla ricorrente ad integrare il requisito speciale previsto dalla lettera d’invito alla procedura, trattandosi di impianto che utilizzerebbe un principio di funzionamento ovvero una tecnica di depurazione di tipo fisico e non chimico.

Il ricorso

Il ricorso verte sui contenuti del bando di gara che prevedrebbero il possesso di un requisito speciale consistente nella regolare esecuzione nell’ultimo biennio di almeno un impianto similare, senza prevedere che l’attestazione SOA per la categoria corrispondente integrasse comunque il possesso del richiesto requisito.

La decisione del TAR

I giudici di primo grado hanno ricordato che esiste una copiosa giurisprudenza in materia per la quale la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici“, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”.Nel caso di specie, appare indiscutibile come l’impianto realizzato dalla ricorrente sia qualificato in termini espressi di “impianto di depurazione” e come pertanto la ricorrente (che peraltro risulta in possesso della qualificazione OS22 relativa agli impianti di tale tipologia) abbia realizzato un servizio similare a quello previsto dal bando; del resto, appare altresì di immediata evidenza come la Stazione appaltante abbia ampiamente distorto il concetto di “impianto similare” sostanzialmente assimilandolo, sulla base di complesse considerazioni tecniche relative al principio di funzionamento, al diverso concetto di “impianto identico” che, come già rilevato dalla giurisprudenza, appare in contrasto con la ratio fondamentale di permettere la massima partecipazione alle gare d’appalto.Per questo motivo il ricorso è stato accolto disponendo l’annullamento del provvedimento di revoca impugnato e l’inammissibilità per difetto di interesse della nota di segnalazione ad A.N.A.C. della presunta falsità della dichiarazione in ordine al requisito speciale di partecipazione resa dalla ricorrente, che non assume carattere provvedimentale e definitivamente lesivo.

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