Per partecipare ad una gara l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti “nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori”. Va detto che nel caso in cui nel bando si parla di categorie scorporabili, esse rientrano tra quelle a “qualificazione obbligatoria”, ed è necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente qualificata.

Le scorporabili a qualificazione obbligatoria non possono essere espletate direttamente dall’affidatario che possiede solo requisiti per la sola categoria prevalente, se esso è privo delle relative adeguate qualificazioni. A tal punto le lavorazioni devono essere subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

DI.Sa riporta la norma, la quale dice che : ” è abilitato a eseguire le lavorazioni oggetto di affidamento se in possesso della qualificazione Soa nella sola categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, salvo che le eventuali, ulteriori categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a qualificazione obbligatoria”. Tale disposizione vale per il concorrente singolo, ma può essere fatta valere anche per i concorrenti riuniti.

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