Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Codice dei contratti che, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore l’1 aprile ma diventerà efficace dall’1 luglio 2023.

L’attuale Codice dei contratti sarà abrogato a partire dall’1 luglio 2023 ed a partire dalla stessa data, le disposizioni di cui al precedente d.lgs, n. 50/2016, continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Ma c’è di più, alcune norme del vecchio Codice, pur essendo state abrogate, continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023. In pratica, in via transitoria, resteranno in vigore sino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si tratta, quindi di un’attivazione che potremmo definire a tre velocità:

  • una prima nulla con decorrenza 1 aprile e con scadenza 30 giugno in cui il Codice, praticamente, non entrerà in vigore in quanto il vecchio Codice sarà utilizzato sia per i procedimenti in corso che ai nuovi procedimenti;
  • una seconda velocità in cui, a partire dall’1 luglio e sino al 31 dicembre 2023, il codice entrerà in vigore parzialmente mentre resteranno in vigore, come precedentemente indicato, sia per i nuovi provvedimenti che per i vecchi le disposizioni di cui agli articoli del d.lgs. n. 50/2016 precedentemente citati;
  • una terza velocità in cui, a partire dall’1 gennaio 2024 il nuovo Codice entrerà, compiutamente in vigore per tutti i nuovi provvedimenti.

Di.sa. reputa che si tratterà di un periodo transitorio, quindi, particolarmente difficile in cui coesisteranno e si intersecheranno tra loro norme previgenti e norme vigenti.

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