Nel momento in cui vi è la risoluzione consensuale di un contratto di concessione, non si possono proseguire i lavori avanzando con la graduatoria della procedura di gara.
In merito a questo, si è pronunciata l’Anac in modo negativo asserendo che si deve dubitare della legittimità dello scorrimento nel caso di risoluzione consensuale, in base all’art. 110, dlgs 50/2016 poichè va in conflitto con l’art. 110 del codice dei contratti pubblici «che è norma di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti, tra i quali non rientra la risoluzione consensuale».
Va detto che laddove si ammettesse un avanzamento della graduatoria al verificarsi di ogni risoluzione consensuale, si potrebbe facilmente aggirare l’esito della gara, rapprentandosi così un’ipotesi di abbandonio del contratto di appalto pubblico.
Di.Sa afferma che tale ipotesi rappresenterebbe una situazione contraria al principio generale di immodificabilità soggettiva dell’appaltatore pubblico, perchè si potrebbe concretamente verificare la possibilità di avanzare, di risoluzione in risoluzione, la graduatoria fino ad arrivare a quello che è l’operatore economico più soddisfacente con il quale compiere il contratto di appalto.