Ritenute sotto osservazione per i contratti di appalto. In sintesi è uno dei chiarimenti in merito alla novità introdotta con il provvedimento denominato comunemente «collegato fiscale». Nel provvedimento, l’art. 4 ha introdotto una specifica disciplina in materia di ritenute e compensazioni su appalti e sub-appalti, con l’evidente finalità di contrastare alcuni specifici fenomeni evasivi legati al mancato versamento delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente (anche tramite indebite compensazioni). Questa novità ha generato parecchie perplessità tra la platea dei soggetti interessati e, già in sede di prima applicazione, sono emerse alcune criticità di carattere operativo.
Proprio per fornire delle prime risposte ai molti dubbi emersi, l’Agenzia delle entrate ha diffuso con la risoluzione n. 108/E del 23/12/2019 alcuni chiarimenti che hanno l’indubbio merito di dare alcune indicazioni operative, seppur talune incertezze permangano.
È opportuno ricordare che l’art. 4 stabilisce che sono soggetti agli obblighi di monitoraggio da parte del committente, le ritenute che l’appaltatore (o il sub-appaltatore) deve versare con specifico riguardo ai dipendenti impiegati per lo svolgimento delle prestazioni previste dallo specifico contratto. Tuttavia, il testo normativo non si limita a includere solo appalti o sub-appalti, ma anche «l’affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma»
Di.Sa crede che partendo dalla formulazione dell’art. 4 co.1, abbinandola con l’interpretazione retroattiva offerta dall’Ade per i contratti già stipulati precedentemente e ancora in essere a gennaio 2020, si arriva alla conclusione che in siffatte ipotesi, il contribuente è tenuto a verificare se è stato raggiunto già nell’annualità precedente, il limite dei 200 mila euro per singolo appaltatore.