Sanzioni superbonus e bonus edilizi: in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 87/2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87 recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”.

Riforma fiscale: la delega al Governo

Il nuovo Decreto Legislativo è stato pubblicato:

  • ai sensi della Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” e, in particolare, l’articolo 20, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e in materia doganale;
  • su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

Entrando nel dettaglio, il nuovo Decreto Legislativo si compone dei seguenti articoli;

  • Art. 1 – Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali
  • Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
  • Art. 3 – Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
  • Art. 4 – Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti
  • Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali
  • Art. 6 – Disposizioni finanziarie
  • Art. 7 – Entrata in vigore

 

Crediti inesistenti

Tra le disposizioni previste dal nuovo Decreto Legislativo vi è la definizione di:

  • crediti inesistenti;
  • crediti non spettanti.

Definizione utile soprattutto in vista dei controlli sulle detrazioni fiscali maturate per gli interventi che accedono agli incentivi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il superbonus, o agli altri bonus edilizi (bonus ristrutturazioni edilizie, ecobonus, sismabonus, bonus facciate,…).

Le definizioni sono state inserite all’interno del D.Lgs. n. 74/2000 al cui interno sono inseriti all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera g-ter), le lettere g-quater) e g-quinquies).

In particolare, con la lettera g-quater) si definiscono “crediti inesistenti”:

  1. i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  2. i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

 

Crediti non spettanti e altre disposizioni

Con la nuova lettera g-quinquies) si definiscono “crediti non spettanti”:

  • i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  • i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Con successive modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 vengono definite le sanzioni per:

  • omesso versamento di ritenute certificate;
  • omesso versamento di IVA;

Modificate le disposizioni su:

  • sequestro e confisca;
  • cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario.

 

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