Sapere chi partecipa a una gara d’appalto non influenza la decisione perché non viola i principi di segretezza.
Secondo il collegio, invece, la sola conoscenza dei nominativi dei partecipanti al sopralluogo può influenzare negativamente la presentazione delle offerte.
In conclusione, la sola conoscenza dei nominativi di coloro i quali hanno chiesto di svolgere il sopralluogo nelle procedure aperte «non costituisce elemento infallibilmente sintomatico anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta»