Scoprire chi è in gara non influenza l’offerta. In una gara d’appalto l’avvenuta conoscenza dei concorrenti in occasione del sopralluogo non viola principi di segretezza di cui all’articolo 53, comma 2 del codice appalti. Lo ha affermato il Consiglio di stato, sezione terza, con la pronuncia del 4 settembre 2019, n. 6097 in relazione a una gara per la quale la lex specialis aveva previsto che «la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, tramite un portale della stazione appaltante utilizzando la funzionalità Chiarimenti con l’indicazione del nominativo e della qualifica della persona incaricata del sopralluogo» e, al precedente punto 2.6.1., aveva anche chiarito che «le risposte a eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul portale». In primo grado era stato già chiarito che le richieste di sopralluogo e le relative risposte sarebbero state pubblicate sul portale, in base alle previsioni appena richiamate, senza prescrizione di anonimato.

Il Consiglio di stato ha respinto il ricorso. Ad avviso del collegio, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, la sola conoscenza dei nominativi dei partecipanti al sopralluogo può influenzare negativamente la presentazione delle offerte «sicché delle due l’una: o l’effetto perturbatore della gara è immediato, con la conseguenza che le previsioni della lex specialis dovevano essere immediatamente impugnate, o non sussiste perché la presentazione delle offerte non può essere influenzata dalla mera conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno chiesto di partecipare al sopralluogo prima e con il mero intento di partecipare alla gara».Nel merito, quindi, la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo nelle procedure aperte non rileva poiché la richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità alla stazione appaltante, «non costituisce elemento infallibilmente sintomatico anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta».ù

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