L’Anac ha dichiarato che un subappaltatore o subcontraente pmi può decidere di rifiutare un pagamento diretto effettuato da parte della stazione appaltante, ed inoltre è riconosciuta la possibilità di prevedere nel contratto di subappalto il pagamento anche in assenza del Sal (stato avanzamento lavori) da parte della stazione appaltante.

Si riporta l’articolo 105, comma 13 del codice dei contratti pubblici dove si legge che «la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente».

Perchè tutto questo? Di.Sa ritiene che ciò venga posto come obiettivo per salvaguardare le pmi quando avvengono pagamenti effettuati in ritardo da parte dell’appaltatore, ritardi che riguardano anche l’emissione dei Sal e nel codice viene chiarito che le pmi-piccole e medie imprese, possono decidere liberamente di rinunciare al beneficio, previsto nel loro esclusivo interesse. Tale rinuncia, ricorda Di.Sa, deve essere resa per iscritto e sottoposta alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante, ed è facoltà per l’appaltatore di inserire nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, la possibilità che il pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore-fornitore debba avvenire dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall’adozione del Sal da parte della stazione appaltante.

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