Soccorso istruttorio lampo, illegittimità. Il disciplinare di gara prevedeva che in caso di mera irregolarità dell’offerta “il RUP sospenderà la procedura in atto per concedere un termine dopo la richiesta trasmessa via pec non oltre 3 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) per integrare o sanare la documentazione di gara all’organismo partecipante. Decorso inutilmente detto termine il RUP procederà all’esclusione dell’organismo partecipante”.Nel caso di specie la richiesta di soccorso istruttorio fu consegnata alla ricorrente a mezzo pec il 23.12.2019, assegnandole termine per il deposito della documentazione mancante sino al 27.12.2019 alle ore 10.00.

STATUIZIONI DEL TAR

Ecco le statuizioni contenute in Tar Lazio, Roma, sez. II, 01 Aprile 2020, n. 3750.

Dalla mera sequenza dei detti atti si evince la violazione della lex specialis da parte dell’amministrazione in quanto tra il 23.12.2019, data di adozione della nota di comunicazione delle carenze riscontrate in ordine alla busta A, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, ricevuta a mezzo pec il successivo 24.12.2019, e il 27.12.2019 (ore 10.00), termine entro il quale produrre la documentazione integrativa richiesta, non intercorrono i tre giorni lavorativi previsti dall’art. 9 dell’avviso, non essendo revocabile in dubbio che il 25 e il 26 dicembre sono giorni festivi.

E’, altresì, pacifico sia dalla relazione del RUP, che dalla stessa difesa dell’amministrazione resistente che nella seduta pubblica del 27.12.2019 il RUP, dato atto del mancato inoltro della documentazione da parte della associazione Arca, ne abbia disposto l’esclusione dalla gara, come previsto nella lettera che aveva disposto il soccorso istruttorio.Ne discende, quindi, la violazione dell’art. 83, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016, nonché della lex specilias e, segnatamente dell’art. 9 dell’avviso, essendo evidente che nel caso di specie il termine per l’esercizio del soccorso istruttorio, già ridotto a soli tre giorni lavorativi dalla normativa specifica della gara, non è stato neanche rispettato comportando l’esclusione dell’associazione ricorrente dalla procedura basata esclusivamente sul mancato deposito della documentazione richiesta.

Per tali ragioni i motivi aggiunti sono meritevoli di accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti adottati nel corso della seduta di gara del 27.12.2019, incluso il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, nonché del provvedimento di aggiudicazione della gara, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione resistente da adottare alla luce dei principi esposti nella presente decisione“.

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