La clausola del bando che limita l’importo subappaltabile ( in questo caso al 30% dell’importo contrattuale ) è illegale in quanto si scontra con la Sentenza della Corte di Giustizia UE C-63/18 del 26 settembre 2019, ed il bando di gara va annullato e deve essere aperto un nuovo confronto pubblico e trasparente sulla base di regole conformi alla disciplina comunitaria.
La Corte di Giustizia UE con sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019, precisa che la direttiva 2014/24 dev’essere intesa, come quella di cui all’art. 105 del codice dei contratti pubblici, in modo rigido ed indiscriminato e che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
Di.Sa precisa che, in base a quanto detto sopra, l’ annullamento coinvolge l’intera procedura se vi è la prova che l’ eliminazione del limite all’importo subappaltabile,pesi sulle regole concorrenziali per l’accesso alla commessa e richiede quindi l’ apertura di un nuovo confronto pubblico e trasparente sulla base di regole conformi alla disciplina comunitaria.