Stop a sconto in fattura e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 11/2023
Due record nello stesso giorno non li vedevo da tempo. Dopo l’approvazione di ieri da parte del Consiglio dei Ministri del primo Decreto Legge costituito da appena 3 articoli e dai contenuti omogenei, è stato pubblicato sull’edizione straordinaria alla Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2023, n. 40, il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n.11 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”..
Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11: la struttura
Un decreto nato dall’esigenza di risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi che sta mettendo in ginocchio imprese, professionisti e contribuenti, e che, come comunicato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha l’obiettivo di mettere in sicurezza i conti pubblici.
Il Decreto Legge è costituito da appena 3 articoli (e se anche questo non è un record, ci siamo molto vicini) ed è stato prontamente firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima di approdare prontamente nella Gazzetta Ufficiale straordinaria di ieri stesso. Ecco i 3 articoli:
- Art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- Art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
- Art. 3. Entrata in vigore
Le modifiche alla disciplina delle opzioni alternative
Il primo articolo ha un duplice risultato:
- da una parte si blocca ogni possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte degli Enti locali – viene, infatti, aggiunto all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il seguente nuovo comma 1-quinquies:
- Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
- Dall’altra parte si prova davvero a dare una scossa al problema del blocco della cessione intervenendo sulla responsabilità dei cessionari che, fatta esclusione per i casi di dolo e colpa grave, è esclusa nel momento in cui i cessionari siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) , c) e d) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
- un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Tale esclusione riguarda tutti i cessionari, anche i quindi previsti attualmente dalla normativa, che acquistano dagli istituti bancari (i soggetti diversi dai consumatori o utenti) che in questo caso dovranno farsi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione citata.
Il mancato possesso di questa documentazione non sarà, però, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario che potrà fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Stop a sconto in fattura e cessione del credito
A decorrere da oggi stesso (data di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge) a tutti gli interventi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale.
Le esclusioni
Niente più sconto in fattura o cessione del credito, fatta esclusione per alcune casistiche che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative. In particolare all’art. 2, comma 2 del nuovo Decreto Legge n. 11/2023, è previsto che il blocco della cessione non si applichi alle spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali entro ieri:
- nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
- nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per quanto riguarda gli interventi diversi al superbonus, lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi che entro ieri:
- abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).
Ultima chiusura riguarda le altre forme di sconto in fattura e cessione del credito non previste dal Decreto Rilancio. Abrogate, infatti, le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2013.