Stop cessione del credito e sconto in fattura: le nuove regole per Superbonus e bonus edilizi
A 4 anni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, è chiaro che il sipario sia ormai calato in maniera definitiva sul meccanismo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Stop cessione del credito e sconto in fattura: tutte le novità della legge di conversione del Decreto Superbonus
4 anni in cui si sono succedute tantissime modifiche e adesso, con la legge del 23 maggio 2024, n. 67, di conversione del Decreto Legge del 29 marzo 2024, n. 39 – il trentottesimo provvedimento normativo in materia – si chiude un importante capitolo di quella che ha rappresentato una piccola rivoluzione nel sistema di incentivi fiscali in un momento particolare per il settore delle costruzioni e per l’economia in generale, messa duramente alla prova dalla crisi pandemica. Una rivoluzione che nel corso del tempo è stata sedata e spenta (lasciando contribuenti, imprese e professionisti con il classico cerino in mano), fino all’atto finale consumato in questi giorni.
Già con il D.L. n. 39/2024 si era stabilito che, fatta eccezione per gli interventi nel cratere sismico (nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024,di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009), a partire dal 30 marzo 2024 non è più possibile utilizzare sconto in fattura e cessione del credito anche per i nuovi interventi con CILA presentata entro il 16 febbraio 2023 se non risultano, al 30 marzo 2024, spese sostenute e documentate con fattura, per lavori già effettuati.
Un’importante modifca alle previsioni del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (c.d. Decreto Cessioni), che aveva continuato a consentire l’uso delle opzioni alternative per interventi Superbonus anche solo in presenza di CILA presentata entro la data di entrata in vigore del provvedimento.
Stop alle opzioni anche per le rate residue non fruite per tutti i bonus
E adesso con la legge di conversione, lo stop arriva anche sulla fruizione delle rate residue: il comma 7 dell’art. 4-bis, dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121”.
Il riferimento è praticamente a tutti i bonus edilizi, riguardando gli interventi di:
- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917/1986 (Bonus Ristrutturazioni);
- b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Ecobonus e SuperEcobonus);
- c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Sismabonus e SuperSismabonus);
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bonus Facciate)
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al dd.P.R. n. 917/1986, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
- f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119- ter del D.L. n. 34/2020.
Cessione del credito e detrazioni dirette: le nuove regole
Rimangono quindi aperte solo pochissime strade:
- le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2024 che rientrano nel superbonus, nel bonus barriere architettoniche 75% e nel sismabonus dovranno essere ripartite e detratte in dieci quote annuali di pari importo; tale ripartizione non si applicherà agli acquirenti dei crediti edilizi (comma 4 dell’art. 4-bis);
- i crediti di imposta relativi a spese sostenute nel 2024 (per interventi già in corso e documentabili al 30 marzo 2024) saranno così ripartiti:
- quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus);
- cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119 -ter dello stesso D.L. n. 34/2020 (Bonus Barriere Architettoniche 75%) e di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies, del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus).
Infine si conferma lo stop alla remissione in bonis per la comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative al Fisco,incluse quelle per le cessioni delle rate residue non fruite relative a detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti.