Appalto con subappalto a rischio liquidità. Questa sembra essere una delle conclusioni che si può trarre dalla lettura dell’ emendamento approvato dalla commissione finanze, all’ art. 4 del dl 124/2019, con cui si riformula la disciplina delle ritenute e compensazioni in appalti e sub-appalti.A fronte dell’ attuale versione contenuta nel decreto legge, gli emendamenti approvati dalla commissione finanze, prevedono una profonda revisione di tale istituto, finalizzata ad alleggerire oneri documentali e adempimenti comunicativi .
L’ emendamento in questione prevede per l’ impresa subappaltatrice un duplice obbligo informativo: viene infatti stabilito che tali soggetti devono trasmettere sia agli appaltatori che ai committenti, le deleghe di pagamento relative alle ritenute del mese precedente versate per i lavoratori direttamente impiegati nell’ opera, insieme all’ elenco degli stessi identificati per codice fiscale, con il dettaglio ore e l’ ammontare della retribuzione corrisposta al singolo dipendente per l’ opera affidata dal committente. Qualora tale obbligo non venga rispettato, oppure vi sia un carente/omesso versamento di ritenute, il committente ha il diritto di trattenere i corrispettivi dovuti all’ impresa appaltatrice fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’ opera.
Di.Sa ritiene che la disposizione appena citata ha una formulazione dubbia nei casi in cui il soggetto inadempiente sia il subappaltatore. Si ipotizzi il caso in cui un siffatto soggetto non proceda al versamento delle ritenute dovute rientranti nella previsione dell’ art. 4. In questo caso, il committente avrebbe diritto di trattenere i corrispettivi dovuti all’ appaltatore anche qualora l’ inadempimento non sia a lui imputabile, ma si riferisca ad un suo subappaltatore. Inoltre un’ altra questione che merita di essere approfondita concerne la possibilità di sottrarsi agli obblighi di comunicazione delle ritenute versate e dei correlati elenchi informativi, rilasciando un’ apposita certificazione.