Il RUP è l’organo titolare competente per condurre il sub-procedimento di verifica e può avvalersi di esperti non appartenenti all’Ente per enunciare il proprio giudizio tecnico sulla congruità delle offerte, purché tali soggetti si limitino a prestare attività di consulenza e di assistenza. Precisiamo che l’espressione “organismi tecnici della stazione appaltante, comprende non solo organi e uffici tecnici istituzionali e permanenti dell’ente, ma anche organi e uffici temporanei, cioè istituti ad hoc”. Qualora la stazione appaltante non avesse a disposizione dei propri tecnici, potrà avvalersi di altri soggetti competenti, estranei alla propria struttura.
Subappalto
da DISA | Ott 3, 2019 | Editoriale DISA | 0 commenti