Subappalto: è reato l’esecuzione di lavori extra-contratto
L’accordo contrattuale tra appaltatore e subappaltatore per lo svolgimento di lavori non compresi nel contratto di subappalto – e quindi non autorizzati dalla Stazione appaltante, è un rapporto nullo che non prevede alcun compenso, considerato che l’affidamento, parziale o totale, di lavori pubblici integra un reato di pericolo, qualora i lavori non siano preventivamente assentiti dall’Amministrazione.
Lavori non autorizzati in subappalto: l’extra contratto configura un grave delitto
Non parla solo nullità contrattuale, ma anche dei possibili risvolti penali la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 31 ottobre 2024, n. 1566, con cui è stato respinto il ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale di Macerata in materia di pagamento somme di denaro richieste per lavori eseguiti extra contratto di subappalto.
Spiegano i giudici d’appello che la nozione stessa di “lavori extracontratto” è totalmente incompatibile con le norme di un appalto pubblico e con i limiti dell’autorizzazione del subappalto, tanto che questa condotta è sanzionata penalmente, all’epoca dei fatti in via contravvenzionale (art. 21 legge n. 646/1982) e ora addirittura come grave delitto (art. 25 d.l. n. 113/2018).
L’art. 21 della legge n. 646/1982 prevede un tipico reato di pericolo e lo commette “chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente”.
La ratio della norma è quella di imporre a tutti i soggetti affidatari di appalti di lavori pubblici di eseguire in proprio il contratto, venendo in rilievo una normativa volta alla tutela preventiva dalla ingerenza della criminalità, anche mafiosa, nella esecuzione degli appalti.
Nel caso in esame, è indubbio che i lavori aggiudicati fossero da qualificare come appalto pubblico, commissionati da un Comune in qualità di stazione appaltante, con possibilità di subappaltare parte di dette opere.
Esercitando la facoltà di affidamento in subappalto di parte dei lavori, l’appaltatore ha richiesto alla Stazione Appaltante l’autorizzazione ad affidare in subappalto alla società appellante parte dei lavori.
Il Comune invece, con una determina indirizzata all’appaltatore ed al direttore dei lavori (che – ricorda la Corte – è un pubblico ufficiale), ha autorizzato il subappalto limitatamente ad un’altra parte di lavori, non senza di fatto dare il consenso all’esecuzione del subappalto per la maggior parte dei lavori indicati dall’appaltatore.
Della mancata autorizzazione da parte della SA erano quindi consapevoli sia l’appaltatore che il subappaltatore, che ha comunque deciso di eseguire ugualmente i lavori come “extracontratto”, cioè, ribadisce la Corte, come l’oggetto di un reato.
Lavori extra contratto di subappalto: il compenso è illecito e non esigibile
Al di là dei possibili risvolti penali, quello che qui rileva è che l’appellante richiede un compenso per lavori che non erano compresi nel contratto di subappalto, in tal modo invocando un compenso illecito.
Non vi è dubbio che il contratto riferibile ai lavori non compresi nel contratto di subappalto e perciò non autorizzati dalla Stazione appaltante, rappresenta un rapporto nullo che non ammette alcun compenso atteso che l’affidamento a terzi – in tutto o in parte –, anche in via di fatto, di lavori oggetto di appalti pubblici integra un reato di pericolo nel subappalto di opere pubbliche non preventivamente assentito ed estende la sanzione di nullità per contrarietà ad un divieto espresso di legge a tutti gli eventuali e successivi sub-appalti.
Inoltre, conclude la Corte respingendo definitivamente l’appello, la nullità che colpisce il rapporto in questione è talmente radicale da rendere inesigibile anche l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, visto che i relativi oneri sarebbero sempre quelli connessi all’esecuzione di un contratto nullo.