La mancata dichiarazione di subappalto in fase di esecuzione dei lavori, laddove l’operatore economico sia comunque in possesso dei requisiti richiesti, non può comportare l’esclusione dalla gara, quanto solo l’eventuale divieto di ricorrere all’impresa non indicata.
Questo perché dichiarazioni carenti o erronee di subappalto possono soltanto determinare l’impossibilità di ricorrervi in fase di esecuzione e non anche l’estromissione del concorrente, qualora questo risulti comunque in possesso dei requisiti di partecipazione.
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 10 marzo 2025, n. 1959.
La dichiarazione di subappalto deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara.
L’esclusione è legittima soltanto se il concorrente è autore di una incompleta o erronea dichiarazione di subappalto e risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, mentre negli altri casi gli unici effetti negativi si avrebbero in fase esecutiva, sotto il profilo dell’impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato.