Superbonus 110%: asseverazione tecnica, visto di conformità e congruità delle spese. Nel nuovo modello di cessione del credito fiscale non è prevista l’asseverazione per il bonus facciate ma solo quelle per l’efficienza energetica e il rischio sismico. Hanno sbagliato?
Superbonus 110%: la modifiche del Decreto anti-frode
Oggi rispondiamo a Salvatore A. che chiede maggiori informazioni sulla compilazione e su un presunto errore contenuto nel nuovo modello di comunicazione della cessione del credito messo a punto dall’Agenzia delle Entrate.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 11 novembre 2021, n.157 (Decreto anti-frode) sono stati previsti nuovi adempimento connessi alla fruizione alternative dei principali bonus fiscali di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In particolare, all’art. 119 del Decreto Rilancio è stato previsto che il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus 110%, vada richiesto oltre che in caso di scelta delle opzioni alternative anche se il contribuente decide di utilizzare il bonus nella dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne, invece, l’art. 121 è stato previsto che per tutti gli interventi legati al comma 2 che possono utilizzare sconto in fattura e cessione del credito vada richiesto:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Superbonus 110% e bonus fiscali: quali asseverazioni sono richieste?
Prima di rispondere al nostro lettore, occorre riepilogare, ai sensi del Decreto Rilancio e del Decreto anti-frode, le asseverazioni che servono per il superbonus e per gli altri bonus edilizi previsti all’art. 121, comma 2 del DL n. 34/2020 che possono utilizzare le opzioni alternative.
Per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (superbonus oppure ordinari) sono richiesti:
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti minimi;
- il visto di conformità;
- l’asseverazione di congruità delle spese.
Nel caso di bonus facciate non è prevista alcuna asseverazione del rispetto dei requisiti minimi, per cui nel modello di cessione del credito dovranno essere indicati:
- il visto di conformità;
- l’asseverazione di congruità delle spese.
Bonus facciate: niente asseverazione dei requisiti minimi
Come detto, per il bonus facciate non è prevista (al momento) alcuna asseverazione del rispetto dei requisiti minimi. Rispondendo al nostro lettore, quindi, nessun errore, i campi relative all’asseverazione vanno valorizzati solo per ecobonus e sismabonus (ordinari o al 110%).