Superbonus 110%: applicabile agli edifici con unico proprietario e più di 4 u.i.? Sono il proprietario di edificio plurifamiliare composto da 5 unità immobiliari regolarmente affittare come abitazioni. Posso accedere al superbonus 110% per realizzare il cappotto termico e sostituire gli impianti di riscaldamento autonomi con uno centralizzato?

Superbonus 110%, cappotto termico e impianto di riscaldamento: la risposta dell’esperto

Oggi rispondo a Marco C. che ha posto una domanda molto interessante e apparentemente banale sull’accesso alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n 34/2020 (Decreto Rilancio) per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. La domanda non è banale perché riguarda il caso di un edificio plurifamiliare composto da 5 unità immobiliari possedute da unico proprietario persona fisica e affittate come abitazioni.

La domanda non è banale ma potrebbe esserlo la risposta se si citasse unicamente l’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio che tra i soggetti beneficiari inserisce le persone fisiche proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche di edifici plurifamiliari composti da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate.

Citando questa tipologia di soggetto beneficiario, si potrebbe rispondere (giustamente) che il proprietario di un edificio composto da 5 u.i. non può accedere al superbonus. Ma è così anche per l’”edificio”? Ci sono possibilità per l’edificio di essere riqualificato utilizzando il bonus 110%?

La Risposta Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021, n. 804

Per rispondere a questa domanda è possibile prendere in considerazione la risposta 10 dicembre 2021, n.804 che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nei confronti di un Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza.

Nel caso di specie, il Fisco ha risposto che tale soggetto non figura tra i beneficiari previsti per accedere al superbonus 110%. Ma, con la circolare n.24/E dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha anche ammesso che possono accedere al superbonus anche le persone fisiche che sostengono a condizione che possiedano o detengano l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In buona sostanza, i soggetti beneficiari devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

Nel caso di una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza, l’Agenzia delle Entrate ha, dunque, ammesso che la stessa non può accedere al bonus 110% ma che possono accedervi i singoli condòmini, in qualità di persone fisiche «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».

Edifici plurifamiliari e condomini

Nel caso sottoposto dal nostro lettore, i locatari dell’edificio possono realizzare gli interventi e beneficiare del bonus, a condizione:

  • che sostengano direttamente le spese per tali interventi;
  • che ci sia il consenso espresso da parte del proprietario dell’immobile;
  • che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale) siano dagli stessi detenuti in base ad un idoneo titolo giuridico (contratto di locazione regolarmente registrato).

 

lavoripubblici

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