Superbonus 110%: come fare l’isolamento termico e la sostituzione degli infissi. Sono il proprietario di una villetta unifamiliare in zona a rischio sismico 3. Vorrei utilizzare il superbonus 110% per isolare le pareti esterne e sostituire gli infissi. Come devo procedere?
Superbonus 110%, cappotto termico e infissi: la risposta dell’esperto
Ricevo quotidianamente domande di questa natura. La risposta professionalmente più corretta è sempre la stessa: contatti un professionista abilitato che a seguito di sopralluogo e di progetto potrà fornire un riscontro fedele alla realtà.
Potrà sembrare una risposta banale e forse evasiva, ma non lo è affatto e adesso vi spiegherò il motivo. L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha messo in piedi le ormai note a tutti detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Lo stesso articolo prescrive:
- i soggetti beneficiari;
- l’orizzonte temporale;
- le tipologie di intervento che hanno accesso al bonus;
- i requisiti iniziali e finali;
- gli adempimenti;
- le modalità di fruizione della detrazione.
Da una attenta lettura della norma e dei provvedimenti attuativi, sarà possibile comprendere che se da una parte è possibile fornire delle risposte di natura generale, diciamo da manuale, dall’altra l’applicazione del bonus nella realtà necessita di così tante informazioni da non poter rispondere ad una semplice domanda (come quella del nostro lettore) fornendo principi generali. E adesso proverò a spiegartelo rispondendo alla domanda iniziale sull’isolamento termico a cappotto e alla sostituzione degli infissi.
L’isolamento termico a cappotto
L’intervento di isolamento termico è il più comune e utilizzato dai contribuenti dalla nascita del superbonus 110%. È un intervento trainante, che ha immediato accesso al bonus, che prevede l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate per almeno il 25% della superficie disperdente lorda. La norma prescrive pure che la coibentazione del tetto non limita il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Ciò premesso, nel caso di edificio unifamiliare è previsto un limite di spesa complessivo di 50.000 euro. Ciò significa che si potranno spendere 50.000 euro e avere 55.000 euro di detrazioni fiscali (50.000 euro X 110%).
L’intervento in questione prevede il rispetto di alcuni requisiti:
- l’edificio deve essere riscaldato;
- i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
- le trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) devono risultare rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus).
Nel solo caso di isolamento delle pareti perimetrali, i requisiti tecnici di soglia sono funzione della zona climatica:
- Zona A ≤ 0,38 W/m2*K
- Zona B ≤ 0,38 W/m2*K
- Zona C ≤ 0,30 W/m2*K
- Zona D ≤ 0,26 W/m2*K
- Zona E ≤ 0,23 W/m2*K
- Zona F ≤ 0,22 W/m2*K
La sostituzione degli infissi
Una volta verificati tutti i requisiti per la realizzazione dell’intervento trainante di isolamento termico a cappotto, è possibile passare all’intervento trainato di sostituzione degli infissi.
Nel caso di edificio unifamiliare per il bonus infissi, l’art. 14 del D.L. n. 63/2013 prevede una detrazione massima di 60.000 euro. Come intervento trainato di superbonus, quindi, si potrà calcolare il limite di spesa all’inverso rispetto a come fatto per l’isolamento termico. In questo caso il limite di spesa sarà di 54.545 euro (60.000 euro / 110%).
Anche questo intervento prevede il rispetto di alcuni requisiti:
- la sostituzione deve riguardare finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati;
- anche in questo caso le trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) devono risultare rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus).
L’asseverazione di questi valori viene realizzata da un tecnico abilitato o viene dichiarata dal fornitore o assemblatore o installatore.
Entrando nel dettaglio, ecco i requisiti tecnici di soglia funzione della zona climatica:
- Zona A ≤ 2,60 W/m2*K
- Zona B ≤ 2,60 W/m2*K
- Zona C ≤ 1,75 W/m2*K
- Zona D ≤ 1,67 W/m2*K
- Zona E ≤ 1,30 W/m2*K
- Zona F ≤ 1,00 W/m2*K
Gli adempimenti
Ciò premesso, verificato il rispetto dei suddetti requisiti, per la fruizione del superbonus il contribuente dovrà produrre la seguente documentazione:
- asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti da trasmettere all’Enea come da Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Asseverazioni);
- nel caso si utilizzino le opzioni alternative o comunque la detrazione non viene utilizzata tramite precompilata, servono anche:
- visto di conformità;
- asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Conclusioni
Ogni intervento edilizio, soprattutto se utilizza una qualsiasi detrazione fiscale, ha delle complessità tali da poter essere trattato dal punto di vista generale ma nel caso voglia essere realizzato nella realtà, è sempre necessaria la consulenza di un tecnico abilitato che potrà consigliarvi al meglio.