Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: Enea si fa condurre da Ade. Enea adegua Virgilio alle risposte fornite da Ade. No, non è un passo dell’Eneide, sto parlando della modifica alle risposte fornite dal chatbot (che si chiama Virgilio) messo a punto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (l’Enea) a seguito delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate (Ade).
Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: la querelle
La querelle parte da lontano ovvero quando l’Enea, tramite le risposte del suo assistente virtuale Virgilio, ha risposto a chi ha chiesto lumi sull’intervento trainato di sostituzione degli infissi che “l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre”.
A questa era seguita la risposta n.524 del 30 luglio 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come comportarsi per l’accesso al superbonus nel caso di modifica dimensionale degli infissi. A seguito di chiarimento fornito direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, AdE ha ammesso che nel caso di intervento che non prevede demolizione e ricostruzione, la sostituzione degli infissi può essere trainata nel superbonus anche nel caso di spostamento e variazione dimensionale. Ma solo se la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento è minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: Enea si adegua
A seguito di questo chiarimento fornito da AdE, Enea ha adeguato la risposta fornita dal chatbot Virglio che adesso afferma:
L’intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’ecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l’isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro.
Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.
Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi.
Tutto risolto e pace fatta tra Enea e AdE con l’intervento su Virgilio.