Superbonus 110%: a chi spetta l’agevolazione fiscale. Superbonus 110% e beneficiari: è possibile usufruire delle detrazioni fiscali in qualità di comodatari di un immobile?

Superbonus e comodato d’uso: i beneficiari dell’agevolazione fiscale

Il quesito è stato posto da un contribuente a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. La domanda fornisce uno spunto interessante per chiarire ancora una volta chi rientra fra i beneficiari del superbonus 110% e quali sono i requisiti per chiedere le agevolazioni fiscali relative ad interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione sismica.

Superbonus 110%: chi può chiederlo?

Il comma 9 dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), stabilisce che possono richiedere le agevolazioni relative al Superbonus i seguenti soggetti:

  1. condomini e persone fisiche (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  2. persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10 (“Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli  interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio“);
  3. istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà oppure gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  5. associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Comodato d’uso: le condizioni per chiedere accedere al Superbonus 110%

Tornando al quesito del contribuente, la risposta è quindi affermativa: in presenza dei requisiti richiesti dalla legge per usufruire del Superbonus, anche chi non è proprietario di un immobile può usufruire dell’agevolazione, purché:

  • esista un contratto di comodato d’uso, regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese
  • il comodatario sia in possesso di una dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Tutti i chiarimenti sull’utilizzo e sui beneficiari del Superbonus sono contenuti nella Guida Agenzia delle Entrate – Superbonus 110% – ed.Settembre 2021.

 

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