Superbonus 110%: a cosa serve l’attestazione SOA?

In un marasma di nuovi decreti-legge preparati dal Governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, leggi di conversione in discussione in Parlamento e richieste degli operatori del settore, due sono i punti su cui si hanno più certezze nel futuro del superbonus 110%: la proroga (inutile) per le unifamiliari e la richiesta di attestazione SOA per i lavori sopra i 516 mila euro.

La proroga per le unifamiliari

La proroga prevista per le unifamiliari nasce dall’esigenza di concedere più tempo ai soggetti beneficiari che al momento hanno la scadenza più prossima. L’art. 119, comma 8-bis del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nel definire un sistema di eccezioni temporali alla scadenza del 30 giugno 2022, ha previsto che per i soggetti di cui al comma 9, lettera b), quindi le persone fisiche, si potesse arrivare al 31 dicembre 2022 ma solo a patto che al 30 giugno fosse stato realizzato il 30% dei lavori complessivi.

Non si sa ancora quale dei provvedimenti in discussione, ma ciò che è certo che il 30 giugno sarà posticipato al 30 settembre 2022. Troppo poco se si pensa a tutte le problematiche che stanno vivendo imprese e professionisti a causa delle continue modifiche al meccanismo di cessione del credito.

Attestazione SOA

Altra modifica, è contenuta in un emendamento in discussione in Commissione Finanze e Attività produttive del Senato al disegno di legge di conversione del D.L. n.21/2022 (Decreto Energia). Emendamento che prevede che per avere accesso agli incentivi fiscali previsti agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (quindi non solo superbonus 110% ma anche tutti quelli utilizzati con le opzioni alternative), a decorrere dall’1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidata:

  • ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

A decorrere dall’1 luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro sarà affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 sarà condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all’impresa esecutrice.

Disposizioni che non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della nuova disposizione.

Conseguenze e riflessioni

Sulla necessità di attestazione SOA occorre fare alcune opportune riflessioni. Intanto, è bene tenere a mente un concetto: qualsiasi intervento di edilizia privata sovvenzionato con una percentuale superiore al 50% da fondi pubblici, dovrebbe essere assimilato ad un “lavoro pubblico” e soggetto alle regole previste al Codice dei contratti pubblici.

Potrebbe sembrare un po’ “forte” come affermazione ma non dimentichiamo che le detrazioni fiscali (dirette o indirette) sono sostanzialmente assimilabili ad un finanziamento a fondo perduto da parte delle casse dello Stato. Benché il superbonus sia stata una misura dalla potenza straordinaria, è altrettanto vero che aver previsto l’aliquota del 110% ha completamente eliminato la fase di negoziazione della spesa.

Fatto che ha generato il classico mercato “bolla” cui si sono fiondate imprese improvvisate e affaristi di ogni genere. Lo ha recentemente dimostrato l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in uno studio in cui ha evidenziato la nascita di oltre 11.000 imprese in 6 mesi nel settore dell’edilizia con la sola iscrizione alla Camera di commercio. Imprese di cui solo il 39% vantavano di un’altra attività edilizia o esperienza nel settore, mentre il restante 61% era costituito da nuovi soggetti affacciati per la prima volta nel settore.

L’attestazione SOA in questo settore è, quindi, un modo per creare valore e aumentare la qualità delle lavorazioni. Positivo è stato il commento proprio dell’ANCE che ha parlato di un sistema idoneo a combattere l’illegalità e a migliorare la sicurezza in un comparto dove fino ad ora non era richiesto alcun requisito.

Diametralmente opposto il commento di Confartigianato che ha parlato di un emendamento approvato nella notte in cui “il Parlamento si assume la grave responsabilità di escludere circa l’80% di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazione edilizia introducendo nuove e incomprensibili barriere burocratiche“. Secondo gli artigiani “anche nel pubblico le SOA non hanno dimostrato particolare efficacia e non hanno alcuna utilità nel contrasto delle frodi. Unico effetto della norma: l’ennesimo rallentamento dell’esecuzione dei lavori e l’apertura di un business rilevante per le società che rilasciano attestazioni SOA“.

L’importo e i tempi per l’attestazione

Ciò che non torna completamente sono l’importo richiesto per la SOA e le tempistiche per l’entrata in vigore del nuovo obbligo. Analizzando gli ultimi dati pubblicati da Enea sul superecobonus, è possibile visionare l’importo medio che è stato speso fino ad aprile 2022:

  • Condomini 553.386,15 euro;
  • Edifici unifamiliari 112.320,69 euro;
  • U.I. funzionalmente indipendenti 97.575,78 euro.

E che fino ad oggi sono stati realizzati lavori per:

  • 13.426.808.088,57 euro per i condomini;
  • 9.207.263.516,03 euro per gli edifici unifamiliari;
  • 4.810.778.684,78 euro per le u.i. funzionalmente indipendenti.

L’importo di 516.000 euro stabilito per l’attestazione SOA escluderebbe dall’obbligo oltre la metà degli interventi.

Qualche dubbio anche sulle tempistiche per l’attivazione del nuovo obbligo che, di fatto, entra in vigore solo l’1 luglio 2013 ovvero quando almeno il superbonus sarà al capolinea visto che l’aliquota al 110% potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2023. Dunque, anche in questo caso qual è l’utilità di questa disposizione se non dare nuovo materiale per far scrivere i giornali?

 

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