Superbonus 110%: Arrivano le sanzioni penali ed amministrative per i tecnici asseveratori. Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri nela seduta n. 62 ha approvato il decreto-legge contenente Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Misure sanzionatorie

Spiccano le misure sanzionatorie di natura penale e di natura amministrativa per i tecnici abilitati che espongono nelle asseverazioni indìformazioni false o omettono di riferire informazioni rilevanti aui requisiti tecnici el progetto di interventi o sulla effettva realizzazione dello stesso ovvero che attestano falsamente la congruità delle spese.

Tutto ciò è ottenuto con l’inserimento all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del seguente comma 13-bis.1:

“Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”

Altra modifica in tema di assicurazioni, viene prevista la stipula di una assicurazione per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Cessione del credito nuovamente modificata

Il decreto-legge in pochi articoli prova a sbloccare l’impasse venutasi a creare a seguito delle ultimi modifiche apportate al meccanismo di cessione del credito di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Le nuove misure chirurgiche che intervengono:

  • sul numero di cessioni del credito possibili;
  • sulla frammentazione dei crediti fiscali;
  • sulle sanzioni a carico dei tecnici che si occupano di asseverazioni;
  • sui termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale.

Tornano le cessioni multiple

Il primo articolo del nuovo Decreto Legge interviene sull’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, quello che definisce le due opzioni alternative che dovrebbero diventare:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi)) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

In questo modo il sistema consentirà, dopo l’acquisizione del credito, di cedere altre 2 volte ma solo banche e intermediari finanziari iscritti all’albo o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Ai predetti soggetti permane l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Stop alla frammentazione dei crediti

Altra modifica all’art. 121 del Decreto Rilancio prevede l’inserimento del seguente comma 1-quater:

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

In questo modo viene eliminato il problema della frammentazione dei crediti e previsto un codice di tracciabilità del credito mediante un codice identificativo univoco.

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

L’utilizzo dei crediti d’imposta, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni alternative.

 

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