Superbonus 110%, bonus edilizi e Decreto Energia: via libera al nuovo requisito.

La Camera dei Deputati, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Energia) nel testo precedentemente approvato dal Senato.

Superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia

Nessuna modifica all’impianto normativo che regola le detrazioni fiscali del 110%, il superbonus, ma un nuovo requisito per chi utilizza queste detrazioni oltre a tutte quelle indicate all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L’art. 10-bis del Decreto Energia, nella sua versione coordinata con la legge di conversione (che attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), dispone la qualificazione delle imprese ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per avere accesso alle detrazioni fiscali degli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Una prima riflessione: stante la formulazione dell’articolo 10-bis, il nuovo sistema di qualificazione per le imprese è richiesto a prescindere dalle modalità di utilizzo del credito fiscale, quindi sia in caso di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi che per le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus 110% e bonus edilizi: l’attestazione SOA

Entrando nel merito, il Decreto Energia prevede che l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dovrà essere affidata a imprese qualificate.

La nuova disposizione si applicherà a regime dall’1 luglio 2023 ma i suoi effetti cominceranno a sentirsi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia. In particolare, dall’1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dovrà essere affidata ad imprese:

  • in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della qualificazione SOA;
  • che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, documentano l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della qualificazione SOA.

In quest’ultimo caso, a decorrere dall’1 luglio 2023, la detrazione è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione. A regime, dall’1 luglio 2023, il possesso di qualificazione SOA sarà obbligatorio.

Attestazione SOA: per quali contratti?

La nuova disposizione si applicherà per tutti i contratti sottoscritti a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia. Come previsto, i contratti stipulati precedentemente dovranno avere “data certa” come prevista all’art. 2704 del codice civile per il quale la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata.

Per quali bonus edilizi?

Come detto, la formulazione dell’art. 10-bis è chiara e parla di accesso ai bonus di cui all’art. 119 e 121 del Decreto Rilancio, ovvero:

  • superbonus 110%;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus casa e sismabonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • bonus fotovoltaico ordinario;
  • bonus colonnine di ricarica ordinario;
  • bonus barriere architettoniche 75%.

L’unico vincolo è che i lavori siano di importo superiore a 516.000 euro. Anche qui, stante la formulazione, si dovrebbe intendere l’importo complessivo ovvero dei lavori che hanno accesso ai suddetti bonus e di quelli che accedono ad altre formule di agevolazione o nessuna.

 

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