Superbonus 110%: come attestare il 30% per le unifamiliari?

In vista del 30 giugno 2022 una delle problematiche più rilevanti per chi si occupa di superbonus 110% riguarda le modalità di attestazione del 30% dei lavori eseguiti sugli edifici unifamiliari.

Superbonus 110%: la proroga per le unifamiliari

Facciamo un passo indietro. La Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio), dopo un tira e molla durato alcuni mesi, ha previsto alcune eccezioni alla scadenza temporale del 30 giugno 2022 per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus). Eccezioni tutte contenute nei commi 3-bis, 8-bis e 8-ter dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Per quanto riguarda gli interventi effettuati edifici unifamiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (entro il limite di massimo di due), il superbonus 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

In questo la norma è chiara: parlando di lavori effettuati ed intervento complessivo, per calcolare questo 30% è necessario far riferimento a tutte le lavorazioni inserite nel computo metrico di progetto e considerare unicamente quelle eseguite. Si tratta, dunque, di un vero e proprio SAL (stato avanzamento lavori) in cui non si deve tener conto di:

  • di eventuali acconti;
  • delle spese progettuali;
  • dei materiali ordinati o arrivati in cantiere.

Il libretto delle misure

Tenendo fede unicamente a quel che riporta la norma, è necessario cioè, facendo un parallelismo con il mondo dei lavori pubblici, prendere in considerazione il libretto delle misure la cui definizione viene per la prima volta citata nel nostro ordinamento nel R.D. n. 350/1895, a cui poi sono seguiti:

  • l’art. 158 del d.P.R. n. 554/1999 (il regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/1994);
  • l’art. 183 del d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006);
  • l’art. 14 del D.M. n. 49/2018 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»).

Senza voler necessariamente fare un excursus storico, nei lavori pubblici è il direttore dei lavori che deve curare l’aggiornamento del libretto delle misure che deve poi essere firmato dall’impresa o dal suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure. Il direttore dei lavori ha, quindi, il compito di accertare la corrispondenza del computo di progetto con lo stato di fatto delle lavorazioni.

Nel libretto delle misure, in occasione di ogni stato d’avanzamento, il direttore dei lavori registra la quota percentuale rilevabile dal contratto che è stata eseguita. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

Il calcolo del 30% per il superbonus 110% e le modalità di attestazione

Chiaro è che chi si è occupato di lavori pubblici, oggi non avrebbe difficoltà a verificare lo stato avanzamento dei lavori di superbonus 110%. In questo caso, però, le difficoltà maggiori risiedono:

  • nella necessità di attestare una percentuale dalla quale dipende il prosieguo dei lavori con accesso alla detrazione fiscale;
  • nelle modalità di attestazione.

E in questo contesto, giocano un ruolo fondamentale i ritardi negli approvvigionamenti dei materiali che stanno seriamente mettendo in crisi imprese, professionisti e committenti. Problematiche connesse alla crisi pandemica e alla guerra in Ucraina che dovrebbero necessariamente portare il legislatore a rivedere una percentuale e una tempistica sulla quale occorre altresì considerare i continui cambi normativi degli ultimi mesi e il conseguente blocco di molte piattaforme di cessione del credito che hanno generato ritardi su ritardi anche al semplice avvio dei cantieri.

Ma, come si fa ad attestare questo 30% e soprattutto, chi ha questo importante compito? Il Decreto Rilancio, in realtà, non dice nulla ma è chiaro che, riferendoci sempre alle norme sui lavori pubblici, l’unico professionista in grado di verificarlo puntualmente è proprio il direttore dei lavori.

Per quanto concerne le modalità si possono ipotizzare delle procedure che, partendo da una relazione tecnica a cui allegare una documentazione fotografica e, perché no, fatture e bonifici, potrebbero prevedere:

  • l’invio della documentazione via PEC;
  • la firma digitale;
  • l’attestazione da parte di un pubblico ufficio (il timbro della posta, un notaio,…).

Ciò che occorre ricordare, è che la relazione con l’attestazione del SAL deve avere data certa entro il 30 giugno 2022 affinché si possa procedere il cantiere fino al 31 dicembre 2022 portando tutte le spese in detrazione al 110%.

 

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