Superbonus 110% e bonus edilizi: confermata la proroga per la comunicazione della cessione.
Più tempo per la comunicazione all’Agenzia elle Entrate della scelta delle opzioni alternative ai principali bonus edilizi indicati all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
La comunicazione delle opzioni alternative
L’art. 10-quater del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), recentemente convertito dalla Legge n. 25/2022, ufficializza la possibilità di trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022 la scelta delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.
Per l’anno 2022, il termine del 30 aprile previsto per la trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata è prorogato al 23 maggio.
Gli adempimenti per l’esercizio delle opzioni
Ricordiamo che dal 12 novembre 2021, con la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto Antifrode) poi confluito nella Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), per l’esercizio delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) i contribuenti devono:
- richiedere il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus fiscale;
- ottenere l’asseverazione di congruità delle spese ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio, ai sensi del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) e del Decreto MiTE 14 febbraio 2022.
Opzioni a SAL
Ricordiamo, infine, che come previsto all’art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio, le opzioni alternative possono essere esercitate per gli interventi di Superbonus 110% a stato di avanzamento dei lavori (SAL) con il vincolo che:
- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.