Superbonus 110% e bonus edilizi: niente agibilità per utilizzare le detrazioni?
L’assenza di agibilità può essere causa ostativa per l’accesso alle detrazioni fiscali ed, in particolare, al Superbonus 110%? È una domanda che in redazione è arrivata tante volte, soprattutto prima che il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) prevedesse un regime edilizio e fiscale specifico per gli interventi senza demolizione e ricostruzione che accedono alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio.
Superbonus 110% e agibilità
Partiamo dalla risposta più facile: l’assenza di agibilità non è mai motivo di decadenza o esclusione dalle detrazioni fiscali del 110%. L’art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 ha inserito una deroga espressa all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), prevedendo che il superbonus 110% possa decadere solo in alcuni casi specifici tra i quali non è contemplata l’assenza di regolarità urbanistica-edilizia.
Proprio recentemente, il sottosegretario all’Economia Federico Freni, rispondendo all’interrogazione 5-07778 presentata dal Deputato Raffaele Baratto, ha chiarito che per il sismabonus acquisti, ma il concetto è estendibile al superbonus, l’agibilità a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità non è richiesta ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale.
Risposta ovvia in considerazione che la segnalazione certificata di agibilità (SCA), come previsto all’art. 24, comma 1 del Testo Unico Edilizia, attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.
La SCA attesta, quindi, due tipologie di requisiti:
- quelli relativi all’utilizzo per l’immobile (un immobile può essere agibile per un utilizzo e non agibile per un altro);
- quelli che riguardano la conformità edilizia-urbanistica.
I primi non influiscono mai sull’utilizzo delle detrazioni fiscali; i secondi, invece, sono espressamente derogati dall’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio.
Bonus edilizi e agibilità
Diverso è il caso che riguarda l’accesso agli altri bonus edilizi per i quali valgono sempre le cause di decadenza previste all’art. 49 del Testo Unico Edilizia:
Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
Alla domanda se l’assenza di agibilità possa influire sulla fruizione degli altri bonus edilizi, occorre rispondere con la dovuta cautela. È, infatti, necessario valutare il perché dell’assenza di agibilità perché se questa riguarda la non conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, si ritornerebbe alle cause di decadenza del citato art. 49, se invece riguarda solo i requisiti per l’utilizzo del bene o l’assenza puramente documentale, come chiarito anche dal sottosegretario, l’agibilità non è richiesta ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali.