Superbonus 110% e bonus edilizi: stop alla frammentazione del credito. Prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), una delle maggiori problematiche riscontrate dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della cessione dei crediti edilizi è stata certamente la possibilità di suddividere il credito fiscale maturato.
La cessione del credito prima del Sostegni-ter
La versione precedente il D.L. n. 4/2022, infatti, oltre alla cessione multipla dei crediti non poneva alcun limite alla possibilità di dividere il credito fiscale cedendo le singole quote a più soggetti che a loro volta avrebbero potuto suddividere e cedere ancora. Modalità che ha “acceso” il meccanismo di cessione del credito, rendendolo il vero motore che ha spinto tutti i bonus edilizi.
Il Decreto Sostegni-ter, però, ha completamente rivoluzionato la filosofia del meccanismo delle opzioni alternative, modificando l’art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che nella attuale versione prevede:
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
Dal 17 febbraio 2022 (dopo la proroga prevista all’originaria entrata in vigore della disposizione in commento) i crediti già oggetto di cessione e tutti i nuovi potranno cedere il credito una sola volta. Limitazione che ha già inciso fortemente sul meccanismo delle opzioni alternative che, a seguito del blocco di alcune delle principali piattaforme di cessione, si è ritrovato a non supportare il settore dell’edilizia.
Il nuovo provvedimento d’urgenza
È così che, a seguito delle proteste dei principali attori del settore (professionisti e costruttori) e con il supporto del Parlamento (che avrebbe potuto “consigliare” meglio le scelte del Governo), dovrebbe approdare a giorni in Gazzetta Ufficiale un nuovo provvedimento d’urgenza che rappresenterà la tredicesima modifica al sistema delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Tra le modifiche previste nella nuova misura è stato inserito all’art. 121 del Decreto Rilancio il comma 1-quater:
I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Una modifica che ha l’obiettivo di evitare la frammentazione del credito fiscale che, mediante l’attribuzione di un codice univoco, diventerà facilmente tracciabile dall’Agenzia delle Entrate.
Anche questa modifica, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avrà un’entrata in vigore con transitorio (avrà deroga dall’1 maggio 2022) e necessiterà di un nuovo provvedimento di modifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e poi, naturalmente, una nuova modifica alla piattaforma per la comunicazione della scelta delle opzioni alternative.
Serve una proroga per le unifamiliari
Le ultime e prossime modifiche alle detrazioni fiscali del 110% e al meccanismo di cessione impongono una riflessione sulla necessità di una nuova proroga dei bonus edilizi. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), gli interventi sugli edifici unifamiliari potranno essere portati in detrazione con il superbonus fino al 31 dicembre 2022 ma solo a patto che entro il 30 giugno 2022 siano stati realizzati almeno il 30% dei lavori complessivi.
È chiaro che queste modifiche e la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MiTE ritarderanno l’avvio di molti cantieri. Pensare ad una nuova proroga dovrebbe essere un atto di consapevolezza e onestà intellettuale della politica nei confronti del settore edile e dell’economia reale. Nella speranza che questa consapevolezza sia accompagnata dall’urgenza di non ridursi all’ultimo momento.