Superbonus 110% e cessione del credito: chiarimenti per gli IACP
Si torna a parlare di cessione del credito e di Superbonus , in Commissione V finanze alla Camera. Questa volta il tema è la deroga al blocco alle opzioni alternative, imposto dal D.L. n. 11/2023, e prevista all’articolo 2, comma 3-bis, del provvedimento. Nel dettaglio, con l’interrogazione a risposta immediata, è stato richiesto se nel caso in cui non si sia raggiunto al 30 giugno 2023 il SAL al 60% per edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile agli IACP, la deroga sia ugualmente prevista.
Superbonus e IACP: le aliquote di detrazione
Ricordiamo che per gli IACP, il Superbonus si applica secondo quanto previsto:
- a) all’articolo 119, comma 9, lettera d) e comma 8-bis, ultimo periodo, decreto-legge n. 34 del 2020, laddove alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- b) all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, dello stesso Decreto Rilancio, laddove alla data del 30 giugno 2023 non sia stata realizzata la condizione del raggiungimento del 60% e nell’ambito di edifici a prevalente proprietà Iacp, come previsto anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2023, n. 13/E, al paragrafo 1.1.4.
Ed è proprio questa Circolare che il sottosegretario Lucia Albano ha richiamato, laddove il testo cita i chiarimenti forniti con la precedente circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, per cui, con riferimento agli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile agli IACP il condominio può fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Qualora tale ultima condizione non si realizzi, si applica, per gli interventi effettuati su edifici condominiali, la disciplina di cui al comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119.
Ne deriva che, con riferimento agli interventi ammessi all’agevolazione effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile a IACP, qualora non si realizzi la condizione che, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo:
- se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere b) e c), della legge di bilancio 2023, si applicano le disposizioni previgenti contenute nel citato articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, dell’aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025;
- se non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere b) e c), della legge di bilancio 2023, resta ferma l’applicabilità della disciplina di cui al vigente comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119, secondo cui la detrazione è nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e nella misura del 90 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Ok alla cessione del credito
Inoltre, spiega il MEF, l’articolo 2, comma 3-bis, del .DL. n.11/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38) stabilisce, in deroga al blocco generalizzato dell’esercizio delle opzioni di cui al richiamato articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, che per gli IACP individuati dalla lettera c) del comma 9 dell’articolo 11, di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, alla sola condizione che i predetti enti risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023).
La deroga trova applicazione anche se alla data del 30 giugno 2023, non si sia verificata la condizione della intervenuta realizzazione dei lavori in misura pari ad almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Quindi, la risposta è positiva: la deroga al blocco generalizzato delle opzioni, chiaramente prevista dal Legislatore solo per talune categorie di contribuenti (tra cui gli IACP), si applica limitatamente alle spese dagli stessi sostenute, e questo indipendentemente dall’aliquota di detrazione spettante.