Superbonus 110% e cessione del credito: integrazione documentale per la cessione a Poste Italiane.

Benché Poste Italiane abbia previsto che le richieste di cessione ricevute fino all’1 febbraio 2022 restano soggette a istruttoria ai sensi del processo all’epoca applicabile, non sono poche le segnalazioni arrivate in redazione da parte di professionisti che si sono visti richiedere una integrazione documentale.

Superbonus 110%: la riapertura della piattaforma di Poste Italiane

Ricordiamo, infatti, che a seguito della pubblicazione del D.L. n. 13/2022 e delle modifiche al meccanismo di cessione del credito previsto all’art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), Poste Italiane aveva temporaneamente sospeso l’acquisto dei crediti edilizi e bloccato la sua piattaforma.

Il 7 marzo 2022 la piattaforma di cessione del credito di Poste Italiane è stata riaperta ma con molte novità tra le quali:

  • l’acquisto di crediti d’imposta unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni);
  • l’acquisto di crediti relativi alle quote annuali fruibili a partire dal 2023 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti;
  • importo complessivo massimo cedibile (anche tramite più cessioni) pari a 150 mila euro per tutti i cedenti (il limite tiene conto di tutte le cessioni effettuate a Poste Italiane a partire dall’avvio del servizio nel settembre 2020).

Cambiato anche l’importo liquidato, adesso pari a:

  • 100 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 4 anni (pari al 90,91% del valore nominale del credito d’imposta maturato)
  • 89,5 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari al 89,5% del valore nominale del credito d’imposta maturato)
  • 80 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari al 80% del valore nominale del credito d’imposta maturato).

Cessione dei credito ante 1 febbraio 2022

Come indicato espressamente sul portale Superbonus di Poste Italiane alla nota 1 della Sezione “CHI PUÒ RICHIEDERE LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA”:

Le richieste di cessione ricevute fino al 1° febbraio 2022 restano soggette a istruttoria ai sensi del processo all’epoca applicabile.

Sono arrivate in redazione delle segnalazioni di professionisti relative a pratiche di cessione del credito da superbonus 110% precedenti l’1 febbraio 2022. Da quel che leggiamo, Poste Italiane ha chiesto tassativamente un’integrazione documentale che, se inviata incompleta o oltre i limiti temporali concessi, prevede l’impossibilità di procedere oltre (nessuna possibilità ulteriore di integrazione o correzione dell’errore).

Integrazione documentale per pratiche ante 1 febbraio 2021

In caso di proposta di cessione del credito di imposta derivante da sconto in fattura:

  1. copia del “modulo di comunicazione dell’opzione di contributo sotto forma di sconto” trasmesso all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima;
  2. copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane oppure, in alternativa, copia delle fatture emesse a fronte dei lavori effettuati, da cui risultino il nome e cognome o la denominazione sociale e codice fiscale o partita IVA sia dell’emittente la fattura che del destinatario della stessa e da cui risulti esplicitamente che è stato praticato uno sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. n. 77/2020);
  3. in caso di credito d’imposta diverso dal Superbonus 110%, evidenza dei pagamenti ricevuti da cui risulti la causale del versamento, il nome e cognome ovvero la denominazione del soggetto che ha effettuato il pagamento e il nome e cognome o la denominazione del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato (e.g., estratto conto);
  4. ove nella disponibilità del proponente, copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (e.g., visura catastale storicizzata per la proprietà, il solo frontespizio del contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento, da cui risultino le parti e l’immobile interessato);
  5. copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori eseguiti (e.g., per le ditte individuali o i liberi professionisti ultima dichiarazione dei redditi presentata; per le persone giuridiche ultimo bilancio approvato o ultima dichiarazione dei redditi presentata).

In caso di proposta di cessione del credito di imposta successiva alla prima e diversa dalla cessione del credito d’imposta derivante da sconto in fattura:

  1. copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento all’acquisto del credito d’imposta che propone di cedere a Poste Italiane (e.g., per le ditte individuali o i liberi professionisti l’ultima dichiarazione dei redditi presentata; per le persone giuridiche ultimo bilancio approvato o ultima dichiarazione dei redditi presentata);
  2. copia del contratto di compravendita o altro titolo da cui deriva la proprietà del credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (e.g., contratto di acquisto del credito d’imposta o altro contratto da cui sia derivata l’acquisizione del credito d’imposta);
  3. salvo i casi di acquisto del credito d’imposta a fronte della prestazione di servizi o in compensazione, copia del bonifico di pagamento del credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane da cui risultino il nome e il cognome o la denominazione sociale del pagatore e la causale del versamento.

Documenti che dovranno essere trasmessi via e-mail entro il termine tassativo indicato e con le seguenti caratteristiche:

  • formato PDF leggibile;
  • raggruppati in una o più email in file della dimensione massima di 2,5 MB ciascuno, per una dimensione massima complessiva di ciascuna email che sarà inviata non eccedente 10 MB.

L’invio della documentazione e delle informazioni richieste potrà essere effettuato esclusivamente:

  1. rispondendo alla email di richiesta documentale ricevuta, senza modificarne in alcun modo l’oggetto;
  2. oppure inviando una o più e-mail (tutte nello stesso giorno) all’indirizzo creditoimposta@posteitaliane.it con l’obbligo di riportare in ciascuna di esse lo stesso oggetto della e-mail di richiesta documentale ricevuta.

Poste Italiane sottolinea pure che:

  • la mancata risposta nel termine indicato o l’invio di documentazione o informazioni non conformi a quanto richiesto, non coerenti o non leggibili, o l’invio mediante mezzi o con modalità diverse da quelle indicate (e.g., assenza di oggetto o oggetto diverso da quello della presente o mittente errato, invio di molteplici e-mail, ma non tutte nel medesimo giorno) non consentiranno di dare seguito alla proposta di contratto;
  • l’esame della documentazione qui richiesta potrà richiedere anche tempi prolungati.

La mancata risposta alla email di richiesta documentale entro i termini previsti corrisponde all’annullamento della pratica di cessione del credito d’imposta a Poste Italiane. In questo caso, dopo il predetto termine Poste Italiane provvederà a rifiutare sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate la cessione del Suo credito di imposta a proprio favore.

 

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