Superbonus 110% e cessione del credito: luci e ombre nel Decreto Aiuti.
Fare previsioni è sempre difficile ma al momento sembra che lo “strappo” del M5S alla Camera dei Deputati non dovrebbe avere grosse ripercussioni sul via libera definitivo del Senato al disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti che contiene alcune interessanti modifiche al superbonus 110%.
La conversione del Decreto Aiuti
L’importanza e l’urgenza di convertire entro il 16 luglio 2022 il Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) imporrà ancora una volta tempi record. Dopo l’approvazione della Camera, il 12 luglio la Commissione Bilancio del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge di conversione e il provvedimento è già atteso in aula per oggi. Entro domani al massimo il Senato dovrebbe dare la fiducia al Governo e approvare il ddl di conversione che a questo punto approderebbe in Gazzetta Ufficiale entro sabato.
Benché l’approvazione della legge di conversione può considerarsi certa, resta il dubbio sui 5 stelle che astenendosi o votando contro (improbabile) daranno un chiarissimo segnale al Presidente del Consiglio Mario Draghi che a quel punto dovrà scegliere se continuare con questo Governo o dare il mandato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
In quest’ultimo caso è probabile che si avvieranno nuove consultazioni per un Governo Draghi-bis con una maggioranza rinnovata che avrebbe il compito di completare questa legislatura e traghettare il Parlamento fino alle prossime elezioni nel 2023.
Superbonus 110%: il testo del ddl approvato alla Camera
Una cosa è certa: il Senato non avrà alcuna possibilità di modificare il disegno di legge che sarà confermato nella versione approvata dalla Camera (con voto di fiducia su un testo preparato dal Governo). Questo a ulteriore conferma di quanto meno incisivo (per utilizzare un eufemismo) sia ormai l’operato del Parlamento nell’attività legislativa del Paese.
Per quanto concerne il bonus edilizio più chiacchierato dell’ultimo triennio (il superbonus 110%), grandi novità riguardano il testo dell’art. 14 del Decreto Legge n. 50/2022 che, nella sua versione post conversione in legge, contiene alcuni importanti modifiche ma anche una “dimenticanza” che rischia di vanificare l’effetto delle nuove disposizioni.
Ricordiamo, infatti, che l’originaria versione dell’art. 14 aveva previsto una modifica del meccanismo di cessione dei crediti edilizi in modo da consentire alle banche la possibilità di vendere il credito ai “clienti professionali privati”.
Nella stesura iniziale del Decreto Aiuti era stato inserito anche l’art. 57 che al comma 3 prevedeva che le nuove disposizioni sulla cessione del credito si potessero applicare alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Superbonus 110%: luci e ombre
Nella versione del Decreto Aiuti coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione di ormai prossima e sicura approvazione, è stato modificato l’art. 14 ma non l’art. 57 che resta identico.
Con la modifica dell’art. 14 è stata data la possibilità alle banche di cedere il credito ai loro clienti dotati di partiva iva ed è stato anche previsto formalmente che la modifica si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti stesso.
Purtroppo, però, l’art. 57, comma 3 non è stato abrogato né modificato in sede di conversione (se per svista o altro nessuno lo saprà mai) con la conseguenza che se è pur vero che le nuove disposizioni saranno valide anche per le comunicazioni di cessione precedenti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è anche chiaro che non si applicheranno a quelle precedenti l’1 maggio 2022.
Saranno, dunque, escluse le decine di migliaia di professionisti e imprese con crediti arenati sulla piattaforma di cessione dell’Agenzia delle Entrate e che nessuno vuole più acquistare
Superbonus 110%: gli effetti sulle banche e i crediti inevasi
Ci sarà anche da capire come queste modifiche saranno recepite dalle banche (sempre più propense ad una svalutazione dei crediti edilizi). Perché se è vero che queste nuove disposizioni riguarderanno solo le cessioni o gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate dopo l’1 maggio 2022, non si conosce l’effetto sul plafond a disposizione degli istituti di credito per l’acquisto dei crediti.
Occorre, infine, ricordare i dati allarmanti illustrati dal Sottosegretario all’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra durante un’interrogazione parlamentare di fine maggio secondo i quali i crediti presenti in piattaforma e non ancora accettati da oltre 30 giorni sarebbero pari a 5,396 miliardi di euro, di cui:
- circa 3,684 miliardi fanno capo agli interventi che accedono al Superbonus 110%;
- circa 1,491 miliardi sono riferiti agli altri bonus edilizi.
Numeri che fanno rabbrividire perché corrispondono alla liquidità che manca nel comparto delle costruzioni, necessaria per pagare forniture, manodopera e consentire la chiusura di molti cantieri in corso d’opera.