Superbonus 110% e cessione del credito: pieno di emendamenti al Decreto Aiuti-quater
“Vogliamo certezze non promesse”. È solo una delle richieste delle imprese e dei professionisti che hanno manifestato in piazza a Roma lo scorso 6 dicembre, a cui evidentemente il mondo della politica non ha prestato sufficiente attenzione. Benché parole, chiacchiere e promesse da giorni parlino di un intervento immediato dello Stato per sbloccare i crediti da superbonus incagliati sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e risolvere, quindi, i problemi del comparto delle costruzioni, a guardare le proposte di emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti-quater non c’è da stare tranquilli.
Decreto Aiuti-quater: 133 proposte di emendamento
È entrato nel vivo al Senato il percorso per la conversione in legge del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) che nel suo primo giro in Parlamento ha già ricevuto ben 133 proposte di emendamento, la maggior parte delle quali riferite all’applicazione di aliquote e orizzonti temporali. Poche le soluzioni per risolvere la vera problematica che in questo momento dovrebbe essere al primo posto tra le priorità del Parlamento: sbloccare i crediti diretti e indiretti derivanti dagli interventi di superbonus (soprattutto) e dagli altri bonus minori indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
La maggior parte degli emendamenti punta, infatti, a riaprire i termini previsti dall’art. 9 del Decreto Aiuti-quater relativamente all’utilizzo del superbonus per i condomini ed, in generale, i soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio. Alcuni, evidentemente impossibili considerata la posizione del Governo e del MEF, puntano addirittura ad estendere il superbonus fino al 31 dicembre 2031 con decalage dell’aliquota:
- 110% fino al 31 dicembre 2023;
- 80% per le spese sostenute dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2031.
Altri collegano l’aliquota fiscale utilizzata per i condomini al concetto di miglioramento energetico. Una proposta prevede che per gli interventi su edifici che si trovano in classe energetica G o F e che assicurano il miglioramento di almeno quattro classi energetiche, per l’anno 2023 la detrazione spetterebbe nella misura del 95%.
Non sarà sfuggita la pessima formulazione dell’eccezione di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater, visto che qualche emendamento chiede di spostare la data della CILAS e della delibera condominiale dal 25 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 (dimenticando che la legge di conversione, se mai arriverà, sarà pubblicata a metà gennaio 2023) o al 15 febbraio 2023 la prima e 28 febbraio 2023 la seconda ma purché la comunicazione di fine lavori avvenga entro il 31 dicembre 2023. In questo caso si chiede anche di correggere la parola “effettuata” con “presentata” (riferendosi evidentemente alla CILAS). Su CILAS e delibera, alcune proposte chiedono solo che la data debba coincidere con il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione.
Le proposte per le unifamiliari
Relativamente alle unifamiliari, le proposte sono tante:
- c’è chi chiede di spostare al 31 marzo 2022 o addirittura 2023 la data del 30 settembre 2022 per il completamento del 30% dell’intervento e conseguentemente spostare la data ultima per il sostenimento delle spese al 30 giugno 2022 o 2023;
- una proposta chiede di eliminare il vincolo del 30% al 30 settembre 2022, consentendo l’utilizzo del superbonus 110% fino al 31 marzo 2023.
Reddito complessivo e quoziente familiari
Molti sono ancora gli emendamenti relativi alle unifamiliari per la nuova finestra temporale che al momento è riaperta con aliquota al 90% solo a determinate condizioni. In particolare, alcune proposte chiedono l’applicazione di una aliquota differenziata in base al reddito di riferimento:
- 100% se il reddito non è superiore a 15.000 euro;
- 90% se il reddito di riferimento è tra i 15.000 e i 30.000 euro;
- 70% se il reddito di riferimento è oltre i 30.000 euro.
Alcuni emendamenti chiedono pure di eliminare ogni riferimento al reddito e al quoziente familiare, utilizzando invece l’ISEE.
Lo sblocco dei crediti edilizi
Solo alla 73esima proposta di emendamento arrivano le richieste che puntano allo sblocco dei crediti edilizi. Alcune timide, chiedono solo di concedere ai cessionari di scegliere se utilizzare i crediti acquistati in un numero di rate annuali di pari importo da 2 a 10, a loro discrezione.
Altre evidentemente riconoscono il problema legato agli interventi realizzati nel 2021 per i quali sono scaduti i termini di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Per questo si chiede di concedere la possibilità di cessione anche negli anni successivi.
Molto interessante la proposta di emendamento 9.84 che chiede una rivisitazione complessiva dell’art. 121 del Decreto Rilancio, sia nelle definizioni di sconto in fattura e cessione del credito, che nella possibilità di frazionare il credito in annualità da cedere singolarmente o eventualmente frazionare ulteriormente. Una possibilità che passerebbe dall’assegnazione di un codice identificativo del credito e dalla creazione di un’apposita piattaforma di gestione accessibile tramite SPID che consentirebbe a tutte le persone fisiche:
- di accedere all’elenco dei propri crediti d’imposta;
- disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale;
- proporne la vendita, ad altre persone fisiche, con l’applicazione di un tasso di sconto;
- acquistare crediti d’imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche.
Una piattaforma di interscambio dei crediti (come quelle nate in questi ultimi anni) che garantirebbe l’immediatezza e l’autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d’imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. In questo caso:
- i redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d’imposta tra persone fisiche non concorrerebero alla formazione della base imponibile;
- l’utilizzo della piattaforma sarebbe gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d’imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.
Molte le proposte relative alle possibilità:
- di compensare i crediti acquisiti da Banche e Poste italiane con gli F24 (proposte sui quali il MEF si è già espresso negativamente);
- di utilizzare anche negli anni successivi la quota di crediti d’imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell’anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell’anno 2022.
Responsabilità sui crediti, sequestro preventivo e formazione del reddito
Molto interessanti anche le proposte relative alle responsabilità dei cessionari. In questo caso, però, senza prevedere deroghe espresse all’art. 321 del Codice di procedura penale (quelle sul sequestro preventivo), viene solo previsto che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, il recupero dell’importo è effettuato esclusivamente nei confronti del soggetto beneficiario della detrazione.
L’emendamento 9.101 propone che le detrazioni di qualsiasi natura e misura, per lavori edili maturate dalle imprese, comprese quelle per cui è stata esercitata l’opzione per la trasformazione in credito d’imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Relativamente al concetto di responsabilità solidale viene proposta una interpretazione dei commi da 4 a 6 dell’art. 121 del Decreto Rilancio nel senso che i crediti d’imposta, sorti per effetto dell’esercizio delle opzioni alternative da parte dei beneficiari delle detrazioni d’imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili da parte del fornitore e dei cessionari. Resterebbe in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione che si configura laddove il fornitore o cessionario abbia contributo, con una condotta attiva, alla violazione commessa dai beneficiari per detrazioni di imposta inesistenti o non spettanti. Con riferimento ai crediti acquistati dal 22 settembre 2022 il concorso del cessionario si configurerebbe laddove lo stesso non abbia preventivamente verificato, esclusivamente su base documentale, l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’effettiva realizzazione degli interventi. La diligenza del primo cessionario libererebbe i successivi cui sia attestato lo svolgimento dei controlli.
Nuovi accordi per la circolazione dei crediti
Molto interessanti sono gli emendamenti:
- 9.105, che propone una soluzione per favorire la circolazione dei crediti edilizi. La proposta prevede la stipula di un accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili, l’Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d’imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell’affidabilità dei cedenti;
- 9.106, che punterebbe alla libera circolazione dei crediti tra le banche e tutte le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, a favore delle partecipate del Ministero dell’economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.
Bonus barriere architettoniche
Molti emendamenti chiedono di poter utilizzare il bonus previsto per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio fino al 31 dicembre 2023 o addirittura fino al 31 dicembre 2025 (al momento è in scadenza a fine 2022).