Superbonus 110% e condomini: la CILAS entro il 25 novembre 2022 non basta

Ancora pochi giorni per ottemperare alle condizioni richieste dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n.176 (Decreto Aiuti quater) e bloccare anche per il 2023 il superbonus al 110% nel caso di soggetti beneficiari in condominio.

Superbonus 110% e condomini: le condizioni del Decreto Aiuti quater

Sarà certamente un tour de force che potrebbe non bastare costringendo molti soggetti beneficiari a rivedere i loro piani di riqualificazione energetica e strutturale dei loro immobili. Con le modifiche apportate all’art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), cambiano molte delle eccezioni temporali previste alla scadenza del superbonus.

Relativamente ai condomini, la nuova versione del richiamato comma 8-bis prevede una diminuzione del bonus già a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2023. Il nuovo decalage di aliquota prevede:

  • aliquota 90% per le spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023;
  • aliquota 70% per le spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024;
  • aliquota 65% per le spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025.

Diminuzione dal 110% al 90% che non riguarderà unicamente i condomini che:

  • entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio;
  • entro il 24 novembre 2022 abbiano adottato la delibera assembleare con l’approvazione dell’esecuzione dei lavori;

oltre che per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus 110% e condomini: la delibera assembleare

Mentre sulla CILAS al 25 novembre 2022 permangono ancora seri dubbi sui suoi contenuti e sul fatto di poterla presentare incompleta entro questa data per completarla entro l’inizio dei lavori (successivo alla data di presentazione), non vi sono dubbi sui contenuti della delibera assembleare.

La norma, infatti, dispone come prerequisito per mantenere l’aliquota al 110% per i condominio una delibera adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 che approvi l’esecuzione dei lavori.

Una delibera che rappresenta l’ultimo atto di tante assemblee di condominio con le quali si era già conferito l’incarico ad un professionista per la predisposizione della documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.

A monte della “delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori” di cui si parla nel Decreto Aiuti quater, il Condominio dovrebbe già essere in possesso del preventivo di una più impresa, comprensivo di capitolato e contratto d’appalto.

Con la delibera richiesta dal Decreto Aiuti quater, dunque, il condominio dovrà approvare definitivamente:

  • l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020;
  • il preventivo di spesa presentato dall’impresa e allegato alla delibera stessa;
  • il pagamento del compenso relativo all’attività professionale svolta dal professionista;
  • la ripartizione delle spese.

Alla delibera di approvazione dovrà essere allegato:

  • il computo dei lavori;
  • il progetto;
  • il capitolato speciale;
  • il contratto d’appalto.

Prassi necessarie per dare mandato all’amministratore di procedere con la stipula dei relativi contratti. Certamente non formalità da trattare in maniera leggera.

 

lavoripubblici

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