Superbonus 110% e Decreto PNRR 2: nuove proroghe e limite ISEE negli emendamenti.
Parlare di superbonus 110% non è affatto semplice non tanto per la complessità della misura fiscale, quanto per un quadro normativo in continua evoluzione (ed in alcuni casi involuzione) che costringe a non perdersi neanche un provvedimento di modifica che spesso arriva dal Governo a colpi di Decreto Legge.
Superbonus 110%: 16 interventi normativi in 2 anni
A chi ha seguito il tema delle detrazioni fiscali del 110% dalle prime battute del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non saranno sfuggiti i 16 (sedici) provvedimenti di modifica arrivati a colpi di provvedimenti d’urgenza, leggi di conversione e le due leggi di Bilancio 2021 e 2022.
Una modalità normativa che ha proceduto per successive approssimazioni, costringendo contribuenti, professionisti, imprese e gli stessi Enti preposti al controllo, ad un tour de force di aggiornamenti continui.
Superbonus 110%: altri 2 Decreti Legge in corso di conversione
Proprio per questo motivo, è sempre fare molta attenzione sia alla copiosa attività del Governo (sono 50 i Decreti Legge emanati ad oggi nel 2022) e del Parlamento che sempre più frequentemente opera con leggi di conversione e non con quelle ordinarie.
Al momento sono due i Decreti Legge che hanno avviato il loro percorso di conversione:
- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Mentre il D.L. n. 50/2022 (da convertire entro il 16 luglio) ha già previsto alcune modifiche al superbonus 110% e al meccanismo di cessione del credito e tutti sono già vigili nel percorso di conversione in legge, il D.L. n. 36/2022 non ne prevista nessuna. Ma con i Decreto Legge bisogna stare sempre vigili perché non è detto che una disposizione non prevista dal Governo, non sia poi inserita nella fase della conversione.
Superbonus 110% e cessione del credito: le modifiche in legge di conversione
Esempi di questo tipo ne abbiamo già avuti con:
- il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) che ha modificato l’art. 119 del Decreto Rilancio aggiungendo il comma 9-ter sull’IVA indetraibile, ma solo dopo la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69;
- il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) che ha previsto la quarta cessione dopo la Legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34.
Superbonus 110%: gli emendamenti al Decreto PNRR 2
È all’esame del Senato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 36/2022 sul quale sono stati presentati degli emendamenti che riguardano proprio il superbonus 110%.
L’emendamento 18.76 presentato dai senatori Saccone, D’Alfonso, Conzatti, Vitali, Mallegni, Ferrari, che prevede una modifica dell’art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio. Dopo le parole “30 giugno 2022.” si chiede di aggiungere le seguenti:
Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.
L’emendamento 24.2 presentato dal senatore Ferrazzi che prevede un’ulteriore modifica dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio che riguarda le eccezioni alla scadenza del 30 giugno 2022.
In particolare, si chiede la modifica dell’ultimo periodo con un’ulteriore proroga per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) che in questo modo potrebbero utilizzare il superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. In linea con quanto già prevede la norma per i condomini e gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. posseduti da unico proprietario.
L’emendamento 24.3 presentato dai senatori Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi che, nel caso di edifici unifamiliari, limiterebbe il superbonus alle persone fisiche con ISEE dino a 36.000 euro (viene, quindi, chiesto di intervenire sull’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio).