Superbonus 110% e fatture errate: nuova risposta del Fisco
L’errata indicazione dell’IVA in una fattura per lavori Superbonus con sconto integrale può costare cara, se l’errore non viene corretto nei tempi previsti dal Fisco.
Superbonus: niente 110% se la fattura non viene corretta in tempo
Ne è prova la Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2024, n. 146, che ha confermato l’abbassamento al 70% dell’aliquota di detrazione per un intervento Superbonus 110% su un condominio minimo, a causa dell’errata emissione delle fatture, a fine dicembre 2023, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.
In particolare, lo sconto in fattura non era stato esposto a valle dell’importo complessivo della fattura (IVA inclusa) ma nel corpo della stessa e quindi “neutralizzando” gli importi dei singoli interventi riportati. Successivamente, l’impresa ha cercato di sanare l’errore con delle note di debito (rectius, fatture) prodotte per “rettificare” le fatture errate e che, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, “emesse” a marzo 2024.
Da qui il quesito del condòmino: una simile operazione consente di mantenere l’aliquota agevolata al 110% prevista fino al 31 dicembre 2023 oppure no?
Superbonus 110%: come si applica lo sconto in fattura
Il Fisco ha preliminarmente richiamato la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, e la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, secondo cui, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.
In caso di sconto “integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, come riportato anche nella Risposta del Fisco del 5 gennaio 2024, n. 1.
Va aggiunto, che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI. Sul punto la recente risposta del 13 maggio 2024, n. 103 ha anche specificato le condizioni al cui verificarsi la fattura può essere considerata tempestivamente emessa ai fini dell’agevolazione. In particolare, è stato chiarito che, laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date – una di effettuazione dell’operazione (ossia di pagamento, anche tramite l’equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI, – qualora la seconda sia rispettosa dei termini di legge (compresi i cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.
In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in caso di “sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI entro 12 giorni, corrispondente ai termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633/1972 e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso in esame, la ditta ha emesso a fine dicembre tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l’IVA in rivalsa.
Al riguardo, con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti».
Spiega il Fisco che le successive note di debito (rectius fatture) prodotte per “rettificare”’ le fatture errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, “emesse” a marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).
Per altro le nuove fatture hanno replicato pedissequamente quelle precedenti errate salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto, per cui le prime non sembrano essere state “stornate” con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme in materia.
Di conseguenza, considerato che le note di debito (rectius fatture) corrette sono state inviate al SdI, e quindi emesse, il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%).
Infine, sebbene con l’istituto del ravvedimento operoso, una volta rimosse le violazioni il fornitore può sanare le sanzioni ad esse relative, questa sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione in misura pari al 110%.
Conclude quindi il Fisco che, coerentemente con la misura agevolativa effettivamente spettante, pari al 70%, andranno anche modificate l’asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito.