Dopo l’approvazione con fiducia in Senato della legge di conversione del Decreto Aiuti, diventano definitive le novità per l’edilizia, contenute nell’articolo 14, che riguardano in particolare la cessione del credito dei bonus edilizi e la proroga del Superbonus per le villette.

Le nuove misure entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che si prevede entro sabato.

È stato prorogato di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, il termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione del Superbonus 110%. La norma precisa che il conteggio del 30% va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110%.

La norma interviene anche sulla cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati.

Il limite delle cessioni rimane fissato a 4, con la novità che la quarta potrà essere effettuata dalle banche a qualsiasi partita Iva diversa dal consumatore finale, quindi a chiunque eserciti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Di.sa. sottolinea che la norma ha effetto retroattivo e ha l’obiettivo di sbloccare i vecchi crediti rimasti incagliati e liberare capienza fiscale presso le banche.

Share This