Superbonus 110% e scadenza unifamiliare: come, chi, quando e cosa attestare per la proroga

Quando la norma non è chiarissima, il rischio è sempre quello di fornire una legittima interpretazione che può essere in qualsiasi momento smentita dal legislatore stesso, da una interrogazione parlamentare o da uno degli Enti di controllo. Ed è quello che si rischia provando a trattare il delicatissimo tema legato alle scadenze per l’utilizzo del superbonus 110% sugli edifici unifamiliari (che in molti si ostinano ancora a chiamare villette).

Superbonus 110%: tutte le scadenze

Partiamo da una certezza: l’orizzonte temporale previsto per il superbonus 110% è già terminato il 30 giugno 2022. Lo prevedono i commi 1 e 4, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). A questa certezza occorre aggiungere alcune eccezioni previste per alcuni soggetti beneficiari e per tutti gli interventi realizzati nei territori colpiti da eventi sismici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sia stata dichiarata l’inagibilità totale o parziale dell’edificio e sia stato accertato (mediante scheda AeDES o documento analogo) il nesso causa tra danno all’immobile ed evento sismico.

Per comprendere la situazione delle scadenze è necessario prendere in considerazione i commi 8-bis e 8-ter, art. 119 del Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: la scadenza per le unifamiliari

La situazione scadenza per le unifamiliari, diversamente dalle altre, risulta essere molto particolare perché l’eccezione temporale prevista al secondo periodo del comma 8-bis, a pochi giorni dal 30 settembre 2022, risulta avere ancora diverse letture, ognuna delle quali potenzialmente corretta, senza che siano mai arrivate conferme da parte degli Enti controllori.

La norma prevede:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

Superbonus 110% e scadenza unifamiliare: come e chi deve attestare il 30% dell’intervento

Proseguiamo con un’altra certezza: recentemente una risposta Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus ha confermato che il 30% dell’intervento complessivo va attestato dal Direttore dei Lavori che dovrà redigere una apposita dichiarazione (se vuoi abbiamo predisposto un modello personalizzabile) basata su idonea documentazione probatoria tra cui:

  • il libretto delle misure;
  • lo stato d’avanzamento lavori;
  • il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
  • copia di bolle e/o fatture.

Superbonus 110% e scadenza unifamiliare: quando attestare il 30% dell’intervento

Sul quando cominciano i primi dubbi. È chiaro che l’attestazione del direttore dei lavori dovrà confermare l’esecuzione del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. In realtà nulla vieta che sotto la sua responsabilità il Direttore dei lavori raccolga tutte le prove e i documenti il 30 settembre 2022 per poi procedere a fare gli opportuni controlli e produrre l’attestazione richiesta nei giorni successivi.

Nulla lo vieta ma in questi tempi folli è consigliabile che il Direttore dei lavori abbia tutto pronto al 30 settembre 2022, con tanto di prova certa che può essere ottenuta mediante firma digitale e PEC inviata al cliente e a tutte le imprese coinvolte.

Superbonus 110% e scadenza unifamiliare: cosa attestare del 30% dell’intervento

Ecco che i dubbi cominciano a farsi importanti. La norma dice che per poter portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 è necessario dimostrare di avere effettuato “almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo“.

Intanto la “possibilità” di inserire anche i lavori non agevolati da superbonus ha messo in crisi molti professionisti. Questa possibilità, in realtà, non deve assolutamente spaventare perché risulta essere migliorativa. La possibilità di inserire nel 30% i lavori non agevolati può essere utilizzata quando gli stessi sono stati già realizzati e potrebbero contribuire al raggiungimento della percentuale richiesta.

Ma il dubbio più grande riguarda la tipologia di spese da inserire. Dal mio punto di vista è chiaro che il 30% vada calcolato sul computo metrico e quindi solo sui lavori. Non nascondo, però, l’esistenza di una corrente di pensiero (che non condivido ma non mi sento di escludere tout court) che vorrebbe inserire nel 30% tutte le spese tecniche. Sono in molti a sostenere che si debba considerare il quadro economico del cantiere e non il computo metrico.

Altro dubbio (ma anche qui il mio punto di vista è chiaro) è l’inserimento dei materiali già consegnati in cantiere ma non posati. Sono in molti a sostenere che vadano considerati nel computo del 30% ma, personalmente, ritengo di no.

Superbonus 110% e scadenza unifamiliare: anche per CILAS oltre il 30 giugno 2022?

Ultimo dubbio, ma qui il rischio esaurimento è altissimo, riguarda le CILAS presentate oltre il 30 giugno 2022. È vero che nei bonus edilizi vige sempre il principio di cassa, ma è anche vero che il disallineamento tra la scadenza del 30 giugno 2022 e il 30 settembre 2022 per dimostrare il 30%, ha creato più di un imbarazzo.

Intanto la circolare n.23/E dell’Agenzia delle Entrate è stata ripubblicata proprio perché nella prima versione avevano sbagliato ad indicare la scadenza per le unifamiliari. Anche l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), nella guida al Superbonus pubblicata a luglio 2022 si è mostrata perplessa e ha chiesto chiarimenti per evitare rischi di decadenza dai benefici, pur ritenendo che ci sia spazio per sostenere l’applicabilità del 110% anche per lavori abilitati da CILAS depositata dopo il 30 giugno 2022.

Su questo argomento, al momento la certezza è che non riuscendo a completare il 30% dell’intervento entro il 30 settembre 2022, non si potrà portare in detrazione nessuna delle spese sostenute dall’1 luglio 2022 e, nel caso la CILAS sia stata presentata dopo il 30 giugno 2022 potrebbero nascere dei problemi di natura urbanistico-edilizia legati all’avvio di un intervento utilizzando una comunicazione (appunto la CILAS) non prevista nel d.P.R. n. 380/2001.

 

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