Superbonus 110%, fotovoltaico, GSE e scadenze: il Fisco sulla detraibilità delle spese
Dopo 258 tra risposte, circolari, guide, provvedimenti e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, gran parte dei dubbi operativi che riguardano l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) sono stati chiariti. Tra i temi meno discussi, e su cui ci sono ancora tanti interrogativi, c’è il fotovoltaico ovvero uno dei principali interventi trainati che accedono al bonus previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Superbonus 110% e Fotovoltaico
L’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio dispone la possibilità di utilizzare il superbonus 110% anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di ecobonus 110% o sismabonus 110%.
Sostanzialmente, la realizzazione di uno dei seguenti interventi (e il rispetto dei requisiti e obblighi previsti):
- isolamento termico a cappotto;
- sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
- riduzione del rischio sismico;
consente al contribuente l’istallazione (congiunta) del fotovoltaico portando in detrazione le relative spese con l’aliquota del 110% (entro certi limiti di spesa).
Superbonus 110% e Fotovoltaico: la cessione al GSE
Il successivo comma 7 prevede, inoltre, che l’utilizzo del superbonus 110% per il fotovoltaico è subordinato alla cessione al GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Una disposizione su cui sono stati forniti pochi chiarimenti tra i quali i seguenti interventi dell’Agenzia delle Entrate:
- la risposta n. 57 del 31 gennaio 2022;
- la circolare n. 23/E/2022.
Il Fisco ha ammesso che, considerate le tempistiche di istruttoria del GSE, il contribuente può fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE.
Superbonus 110% e Fotovoltaico: l’allaccio alla rete elettrica
Un nuovo tassello si aggiunge a questo interessante argomento, questa volta con la risposta della Direzione regionale per il Veneto dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di interpello n. 907-1110/2022 presentata il 18 luglio 2022.
Nel nuovo interpello, l’istante fa presente che non è possibile procedere alla richiesta al GSE di cessione dell’energia prima della conclusione delle operazioni di allaccio dell’utenza da parte dell’ente distributore il quale, ad oggi prevede tempi di connessione di circa 4-5 mesi dall’avvio della domanda.
Restando sulle unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno completato il 30% dell’intervento complessivo e che, quindi, hanno il diritto di utilizzare il superbonus sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, l’istante fa presente che se la richiesta di connessione all’ente distributore iniziasse (ad esempio) il 10/11/2022, la connessione dell’impianto alla rete potrebbe avvenire a gennaio 2023. Dopo la connessione, e il rilascio dei verbali di attivazione, si procederebbe con la richiesta al GSE di cessione dell’energia il quale, dopo 2 settimane circa rilascerebbe il precontratto da controfirmare; il perfezionamento del contratto inizierebbe quindi verso febbraio 2023.
Da qui la domanda:
“Premettendo comunque che i lavori trainati e trainanti siano terminati e saldati entro i termini di scadenza del Superbonus, e la comunicazione di fine lavori sia stata presentata nel comune di competenza, qualora la connessione dell’impianto fotovoltaico e la conseguente richiesta di contratto col Gestore dei servizi energetici venga stipulato dopo il temine del 31/12/2022 (quindi nel nostro caso a febbraio2023), sarà comunque possibile accedere agli incentivi del Superbonus per l’impianto fotovoltaico?“.
Superbonus 110% e Fotovoltaico: il rispetto del requisito di cui al comma 7
Dopo aver ripercorso tutti i chiarimenti forniti fin’ora, il Fisco ha ricordato il “principio di cassa” relativo all’utilizzo del superbonus. Le scadenze previste all’art. 119 del Decreto Rilancio, cioè, sarebbero riferite al sostenimento della spesa e non anche a tutti gli altri adempimenti, per i quali non sono previsti termini specifici.
Un chiarimento molto importante perché confermerebbe l’assunto che alla data di scadenza non serve neanche il fine lavori.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (e non può essere diversamente), l’adempimento di cui al comma 7 dell’art. 119 del Decreto Rilancio può essere effettuato anche dopo il termine della scadenza dell’agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione.