Superbonus 110%: i 4 sistemi di controllo delle detrazioni fiscali. Giro di vite sulle detrazioni fiscali del 110% ed in generale su tutto il comparto dell’edilizia che già non vive momenti felici a causa delle continue modifiche al meccanismo di cessione del credito e che adesso avrà un nuovo sistema di controllo relativo all’incidenza della manodopera impiegata.
Superbonus 110%: 4 sistemi di controllo
Si aggiunge, quindi, un quarto sistema di controllo che consentirà la verifica della congruità relativa all’incidenza della manodopera utilizzata nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Al momento il settore delle detrazioni fiscali del 110% risulta essere sottoposto a 4 diversi sistemi di controllo da parte:
- di Enea, ai sensi del Decreto MiSE 6 agosto 2020 recante “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (Decreto Asseverazioni);
- dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 122-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha previsto le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi;
- dello Sportello Unico Edilizia, relativamente alla veridicità dei contenuti della CILAS o del titolo edilizio eventualmente presentato;
- del nuovo comitato per il monitoraggio del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili, istituito dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 15 aprile 2022, n. 17 ai sensi del Decreto 25 giugno 2021, n. 143.
I controlli di Enea
Entrando nel dettaglio, gli articoli 4 e 5 del Decreto Asseverazioni, per consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta o alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), prevedono il controllo automatico da parte di Enea tramite la piattaforma informatica dedicata.
In particolare, per ogni istanza inserita in piattaforma, Enea verifica che sia fornita dichiarazione:
- che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
- per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
- la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
- che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
- che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio;
- della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
- che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
- che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione;
- che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro (verifica modificata dal Decreto Sostegni-ter che ha corretto la formulazione dell’art. 119, comma 14 del decreto rilancio);
- che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g), è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.
Oltre ai controlli di natura documentale, l’art. 5 del Decreto Asseverazioni prevede dei controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione. Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. Il programma specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018.
Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
L’art. 122-bis del Decreto Rilancio ha, inoltre, previsto le ormai note misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi. In particolare, l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Se all’esito del controllo dovessero essere confermati i profili di rischio, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.
I controlli del SUE
I controllo dello Sportello Unico dell’Edilizia si intrecciano con l’art. 119, commi 13-ter e 13-quater del Decreto Rilancio oltre che con l’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Per gli interventi di superbonus che non prevedono demoricostruzione è prevista la presentazione della cosiddetta CILAS (Comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus). In questo caso è compito del SUE verificare la veridicità dei dati della CILAS e l’effettiva realizzazione degli interventi.
Nel caso di interventi di demoricostruzione, il SUE verifica il titolo edilizio e l’eventuale presenza di abusi che farebbero decadere il beneficio fiscale ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Edilizia.
I controlli del Comitato per la congruità della manodopera
Con il DM n. 143 del 25 giugno 2021 viene previsto un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, e della relativa tabella recante gli indici di congruità.
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Con riferimento ai lavori privati, queste disposizioni:
- si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila;
- non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Da ricordare che in caso di mancata congruità, scattano le cause di decadenza degli incentivi fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, così come previsto all’art. 4, comma 1, lettera d) del DM n. 41/1998.