Superbonus 110%: il dubbio sulla CILAS oltre il 30 giugno 2022.
Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) saranno certamente confermate le modifiche apportate all’art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) con il quale è stato rivisto l’orizzonte temporale per l’utilizzo del superbonus 110%.
Superbonus 110%: l’orizzonte temporale per le unifamiliari
In particolare, con una modifica al secondo periodo del citato comma 8-bis, art. 119, è stato previsto:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
La modifica è stata oggetto di molte discussioni e approfondimenti di chi ha letto questa disposizione prendendo in considerazione due diversi aspetti:
- il momento di sostenimento delle spese di superbonus 110%;
- la data di presentazione della CILAS (la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus 110%).
Superbonus 110%: il dubbio
Un dubbio proveniente dalla precedente versione del comma 8-bis che, prima del Decreto Aiuti, fissava il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo alla data di scadenza generale del superbonus, ovvero il 30 giugno 2022. Nella precedente versione, avendo dovuto realizzare il 30% entro il 30 giugno 2022, era ovvio che la CILAS si sarebbe dovuta presentare entro questa data.
Con la proroga del 30% al 30 settembre 2022, senza una modifica della data di scadenza del bonus con specifico riferimento agli interventi sulle unifamiliari, abbiamo di fronte due possibilità:
- portare in detrazione le spese sostenute al 30 giugno 2022;
- portare in detrazione anche le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, se al 30 settembre 2022 si raggiunge il 30% del SAL complessivo.
Due possibilità “escludenti”. Ovvero se non si raggiunge il 30% entro il 30 settembre 2022, possono andare in detrazione solo le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
Da qui, ne è nata una discussione sulla data di presentazione della CILAS, apparentemente slegata da quella per il sostenimento delle spese. Una discussione animata anche dal pasticcio combinato dall’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato due diverse versioni della circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 in cui l’unica differenza riguardava proprio la data di scadenza del bonus per le unifamiliari.
Nella prima versione il Fisco riportava come data di scadenza il 30 settembre 2022, nella seconda edizione (quella corretta), questa data veniva riportata al 30 giugno 2022, con l’eccezione del 30% al 30 settembre di cui abbiamo parlato.
Superbonus 110%: la guida ANCE
Il dubbio si arricchisce di un nuovo capitolo che arriva dalla nuova guida pubblicata dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in cui si sono forniti i principali chiarimenti in tema di Superbonus a seguito della nuova supercircolare del Fisco.
In premessa, parlando proprio della data di scadenza per sostenere le spese di superbonus, Ance scrive:
30 giugno 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (cd unifamiliari, o unità indipendenti), ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. In merito, in attesa di nuovi pronunciamenti in materia, si ritiene che, nell’ipotesi in cui i lavori siano avviati (es. presentazione CILAS) entro il 30 giugno 2022, si rende in ogni caso applicabile la proroga al 31 dicembre 2022, se al 30 settembre 2022, è stato realizzato il 30% dei lavori. Viceversa, il rilascio del provvedimento urbanistico successivamente al 30 giugno 2022, potrebbe mettere in discussione l’applicabilità del beneficio. Come ANCE, siamo in attesa di chiarimenti su tale fattispecie per evitare rischi di decadenza dai benefici, pur ritenendo che ci sia spazio per sostenere l’applicabilità del 110% anche per lavori abilitati da CILAS depositata dopo il 30 giugno 2022.
Ance rileva che con la presentazione della CILAS entro il 30 giugno 2022 non vi è dubbio sulla possibilità di applicabilità della proroga al 31 dicembre 2022, se al 30 settembre 2022, è stato realizzato il 30% dei lavori.
Ance ammette anche che il rilascio del provvedimento urbanistico successivamente al 30 giugno 2022, potrebbe mettere in discussione l’applicabilità del beneficio. Per tale motivo ANCE è in attesa di chiarimenti su tale fattispecie per evitare rischi di decadenza dai benefici, pur ritenendo che ci sia spazio per sostenere l’applicabilità del 110% anche per lavori abilitati da CILAS depositata dopo il 30 giugno 2022.